Art. 24. 
                       Sanzioni amministrative 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  in  caso  di  violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, e 19, si applica
la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire  tremilioni  a  lire
diciottomilioni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di  inottemperanza
agli obblighi previsti dall'art. 4, comma  5,  il  direttore  tecnico
soggiace alla sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire  un
milioneduecentomila. La sanzione e' raddoppiata in caso di violazione
dell'obbligo di cui alla lettera e) del comma citato.