Art. 25. Ambito di applicazione del decreto 1. Fatte salve le definizioni dell'art. 1, la disciplina del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 17, si applica esclusivamente ai medicinali per uso umano. 2. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono alle specialita' medicinali si applicano, a partire dal 1 gennaio 1992, anche agli altri farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, ad eccezione dei prodotti omeopatici. 3. Le disposizioni sull'autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali destinati agli esperimenti di ricerca e di sviluppo, ne' ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte di un fabbricante autorizzato. 4. Parimenti le disposizioni sull'autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna a utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale e' preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilita'. 5. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 4, il produttore e' tenuto a comunicare subito al Ministero della sanita' le preparazioni effettuate su ordinazione del medico; e' fatto divieto al produttore di sollecitare in qualunque modo, anche attraverso informazione scientifica sulle caratteristiche dei medicinali, le richieste del medico. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del comma 5 il produttore e' assoggettato alla sanzione amministrativa fino a cinquantamilioni. 7. Le disposizioni dell'art. 6 e quelle sull'autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano, fatto in ogni caso salvo quanto disposto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai quantitativi di medicinali destinati a un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni: a) che vengano personalmente portati dal viaggiatore al momento dell'ingresso nel territorio nazionale; b) o che vengano spediti su richiesta del medico curante, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della sanita'. 8. Il Ministro della sanita' puo' vietare la utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica.