Art. 25. 
                 Ambito di applicazione del decreto 
  1. Fatte salve  le  definizioni  dell'art.  1,  la  disciplina  del
presente decreto, ad eccezione delle disposizioni dell'art. 4,  comma
7, e dell'art. 17, si applica esclusivamente ai  medicinali  per  uso
umano. 
  2. Le disposizioni del presente decreto  che  si  riferiscono  alle
specialita' medicinali si applicano, a partire dal 1›  gennaio  1992,
anche agli altri farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, ad
eccezione dei prodotti omeopatici. 
  3. Le disposizioni sull'autorizzazione all'immissione in  commercio
non si applicano ai medicinali industriali destinati agli esperimenti
di ricerca e di sviluppo, ne'  ai  prodotti  intermedi  destinati  ad
ulteriore trasformazione da parte di un fabbricante autorizzato. 
  4. Parimenti le disposizioni sull'autorizzazione all'immissione  in
commercio non si applicano ai  medicinali  industriali  preparati  su
richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si  impegna
a utilizzare i prodotti su pazienti propri  o  della  struttura  alla
quale e' preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilita'. 
  5. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 4, il produttore e' tenuto a
comunicare  subito  al  Ministero  della  sanita'   le   preparazioni
effettuate su ordinazione del medico; e' fatto divieto al  produttore
di sollecitare  in  qualunque  modo,  anche  attraverso  informazione
scientifica sulle caratteristiche dei medicinali,  le  richieste  del
medico. 
  6. Salvo che il fatto costituisca  reato,  in  caso  di  violazione
delle disposizioni del comma 5 il  produttore  e'  assoggettato  alla
sanzione amministrativa fino a cinquantamilioni. 
  7.  Le  disposizioni  dell'art.  6  e  quelle   sull'autorizzazione
all'immissione in commercio non si  applicano,  fatto  in  ogni  caso
salvo quanto disposto dal testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, ai quantitativi di  medicinali  destinati  a  un  trattamento
terapeutico non superiore a trenta giorni: 
    a) che vengano personalmente portati dal viaggiatore  al  momento
dell'ingresso nel territorio nazionale; 
    b) o che vengano spediti su richiesta del medico curante, secondo
modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della sanita'. 
  8. Il Ministro della  sanita'  puo'  vietare  la  utilizzazione  di
medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi  per  la
salute pubblica.