Art. 5. 
Estensione della disciplina relativa  all'autorizzazione  a  produrre
                       specialita' medicinali 
  1. Le disposizioni degli articoli  2,  3  e  4  disciplinano  anche
l'esecuzione di operazioni parziali di preparazione, di  divisione  e
di confezionamento di specialita' medicinali, nonche' l'esecuzione di
controlli di qualita' delle specialita' medicinali nei casi  previsti
dalla legge. 
  2. Le  disposizioni  medesime  disciplinano  altresi',  per  quanto
applicabili,  la  produzione  di  materie  prime   farmacologicamente
attive.