Art. 5. Estensione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre specialita' medicinali 1. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali di preparazione, di divisione e di confezionamento di specialita' medicinali, nonche' l'esecuzione di controlli di qualita' delle specialita' medicinali nei casi previsti dalla legge. 2. Le disposizioni medesime disciplinano altresi', per quanto applicabili, la produzione di materie prime farmacologicamente attive.