Art. 6. 
      Autorizzazione all'importazione di specialita' medicinali 
  1.   Nessuno   puo'   importare   specialita'   medicinali    senza
l'autorizzazione del  Ministero  della  sanita',  che  e'  rilasciata
previo accertamento della idoneita' del laboratorio dell'importatore,
o  di  altro  laboratorio  indicato   dall'importatore   stesso,   ad
effettuare i controlli di qualita'. 
  2. L'importatore e' tenuto ad  effettuare  o  a  far  effettuare  i
controlli di qualita' sui singoli lotti importati. 
  3. Le disposizioni  dei  commi  1  e  2  non  si  applicano  quando
l'importazione riguarda specialita' medicinali provenienti  da  Paesi
membri della Comunita' economica  europea,  anche  se  fabbricate  in
Paesi  terzi,  purche'  in  quest'ultimo  caso  ciascun   lotto   sia
accompagnato da attestazione del responsabile dei  controlli  secondo
la legislazione del Paese comunitario di provenienza. Parimenti,  non
si applicano le disposizioni dei commi 1 e  2  quando  si  tratti  di
medicinali che  provengano  da  Paesi  con  i  quali  vigono  accordi
bilaterali  che  garantiscano  la  qualita'  dei  prodotti  e   siano
destinati all'impiego nel territorio italiano. 
  4. A cura del Ministero della sanita' e' pubblicato, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco  degli  importatori  di
specialita' medicinali che risultano autorizzati  alle  date  del  30
giugno e del 31 dicembre di ogni anno.