Art. 7. 
             Accertamenti sulla produzione di medicinali 
  1. Il Ministero della sanita' puo': 
    a)  procedere,  in  qualsiasi   momento,   ad   ispezioni   degli
stabilimenti e dei  locali  deve  si  effettuano  la  produzione,  il
controllo e l'immagazzinamento dei medicinali; 
    b) prelevare campioni di medicinali e,  se  del  caso,  di  altre
sostanze necessarie alle analisi; 
    c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire copia di tutti
i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni. 
  2. Le ispezioni agli stabilimenti di produzione ed ai laboratori di
controllo dei medicinali sono rinnovate almeno ogni tre anni. 
  3. A conclusione  di  ogni  ispezione,  e'  redatta  una  relazione
sull'osservanza, da parte del fabbricante, dei principi e delle linee
guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali fissati dalla
normativa comunitaria o, in  mancanza,  dall'Organizzazione  mondiale
della  sanita'.  Il  contenuto  della  relazione  e'  comunicato   al
fabbricante e a ogni competente autorita' di altro Stato membro della
Comunita' economica europea che ne faccia richiesta motivata. 
  4. Le spese occorrenti per le  attivita'  ispettive  alle  officine
farmaceutiche, sia  antecedenti  che  successive  al  rilascio  delle
autorizzazioni,  sono  a  carico   delle   aziende   titolari   degli
stabilmenti medesimi. 
  5.  Le  spese  sono  calcolate  in  base  alle  disposizioni  sulle
indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste
per il personale statale. 
  6. Nell'apposito capitolo del bilancio di previsione del  Ministero
della sanita',  relativo  alle  spese  per  ispezione  alle  officine
farmaceutiche,  e'  ogni  anno  assegnata  una   somma   non   minore
dell'importo   dei   proventi    dell'anno    precedente    derivanti
dall'applicazione dei commi 4 e 5. 
  7. Le facolta' previste dal comma 1 possono essere esercitate anche
nelle fasi di ricerca e sviluppo dei medicinali, nonche' nei riguardi
dei locali di vendita all'ingrosso o al minuto dei medicinali stessi.