Art. 8. 
Autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di   una   specialita'
                             medicinale 
  1. Nessuna specialita' medicinale puo' essere  messa  in  commercio
nel territorio nazionale  senza  autorizzazione  del  Ministro  della
sanita'. 
  2. Per ottenere il rilascio  dell'autorizzazione,  il  responsabile
dell'immissione in commercio deve presentare al Ministero  competente
domanda contenente le informazioni seguenti: 
    a) nome  o  ragione  sociale  e  domicilio  o  sede  sociale  del
responsabile della immissione in  commercio  e  del  fabbricante,  se
diverso  dal  primo;  in  caso  di  coproduzione,   dovranno   essere
specificate, oltre alle sedi degli stabilimenti, italiani  o  esteri,
le fasi di produzione e di controllo di  pertinenza  di  ciascuno  di
essi; 
    b)  denominazione  della  specialita',  consistente  in  nome  di
fantasia o denominazione comune accompagnata da un marchio o dal nome
del fabbricante, o in denominazione scientifica  accompagnata  da  un
marchio o dal nome del fabbricante; 
    c) composizione qualitativa e quantitativa di tutti i  componenti
della specialita', in termini usuali, senza utilizzazione di  formule
chimiche, e con la denominazione comune internazionale raccomandata 
dall'Organizzazione mondiale della sanita', nel caso in cui tale 
denominazione esista; 
    d)  indicazioni  terapeutiche,   controindicazioni   ed   effetti
secondari; 
    e) posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione,
durata di stabilita'. 
  3. Alla domanda devono essere allegati: 
    a) la descrizione sommaria del modo di preparazione; 
    b)  la  descrizione  dei  metodi  di  controllo  utilizzati   dal
fabbricante o dai fabbricanti: analisi qualitativa e quantitativa dei
componenti e del prodotto finito,  nonche'  prove  particolari  quali
prove di sterilita', prove per la ricerca di sostanze pirogene e  per
la ricerca dei metalli pesanti, prove di stabilita', prove biologiche
e   di   tossicita',   controlli   sui   prodotti   intermedi   della
fabbricazione; 
    c) i risultati delle prove: 
    1) fisico-chimiche, biologiche e microbiologiche; 
    2) farmacologiche e tossicologiche, ivi  comprese  le  prove  sul
potere mutageno, nei casi previsti dalle  direttive  della  Comunita'
economica europea; 
    3) cliniche; 
    d) un riassunto delle caratteristiche del prodotto,  nonche'  tre
campioni della specialita' medicinale, tre  esemplari  dell'etichetta
interna ed esterna e tre esemplari del  foglio  illustrativo  accluso
alla confezione; i testi  del  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto,  delle  etichette  e   del   foglio   illustrativo   devono
corrispondere alle disposizioni stabilite con  decreto  del  Ministro
della  sanita',  in  conformita'  alle  direttive   della   Comunita'
economica europea; 
    e) un idoneo documento dal quale risulti che  il  fabbricante  ha
ottenuto l'autorizzazione a produrre specialita' medicinali; 
    f) l'eventuale autorizzazione all'immissione in  commercio  della
specialita' medicinale rilasciata in Paesi esteri. 
  4. I documenti previsti ai numeri 2) e 3) del comma 3 devono essere
elaborati e firmati da persone qualificate  ed  esperte,  secondo  le
disposizioni stabilite con decreto del Ministro della sanita', tenuto
conto delle direttive della Comunita' economica europea. 
  5. Il richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio  non
e'  tenuto  a  fornire  i  risultati  delle   prove   farmacologiche,
tossicologiche e cliniche sul prodotto se e' in grado  di  dimostrare
che  la  specialita'  medicinale   e'   essenzialmente   simile,   in
conformita' alle indicazioni eventualmente fornite  dalle  competenti
autorita' CEE, a un prodotto in  commercio  in  Italia,  che  risulti
autorizzato da almeno dieci anni in uno Stato della Comunita' 
economica europea secondo le disposizioni comunitarie 
in vigore. 
  6. Se non sono ancora decorsi i dieci  anni  di  cui  al  comma  5,
l'interessato   puo'   non   fornire   i   risultati   delle    prove
farmacologiche,  tossicologiche  e  cliniche   se   il   responsabile
dell'immissione in commercio in Italia della  specialita'  medicinale
originale ha consentito che venga fatto ricorso,  per  l'esame  della
nuova  domanda,  alla  documentazione   relativa   alla   specialita'
prodotta. 
  7.  L'interessato  puo'  non  fornire  i  risultati   delle   prove
farmacologiche, tossicologiche e cliniche anche qualora sia in  grado
di dimostrare,  riferendosi  in  modo  dettagliato  alla  letteratura
scientifica pubblicata,  che  il  componente  o  i  componenti  della
specialita' medicinale sono di impiego medico ben noto  e  presentano
una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza. 
  8. Nelle ipotesi contemplate dai commi 5, 6 e 7  dovranno  comunque
essere  fornite  documentazioni  sperimentali  di   biodisponibilita'
nell'uomo (livelli ematici ed escrezioni  urinarie)  per  ogni  forma
farmaceutica, in confronto con la specialita' medicinale originale. 
  9. Le disposizioni dei commi  5,  6  e  7  non  si  applicano  alle
specialita' medicinali che prevedono indicazioni terapeutiche, via di
somministrazione o utilizzazione di  dosaggi  differenti  rispetto  a
quelli dei prodotti commercializzati o  descritti  nella  letteratura
scientifica presa a riferimento. 
  10. Per le specialita' medicinali contenenti componenti noti ma non
ancora associati ai fini terapeutici, il richiedente l'autorizzazione
all'immissione in commercio deve  fornire  i  risultati  delle  prove
farmacologiche, tossicologiche e cliniche relative  all'associazione,
ma non e' tenuto a fornire la documentazione relativa a ciascuno  dei
singoli componenti. 
  11. Le disposizioni sul contenuto della domanda  di  autorizzazione
all'immissione in commercio e sui relativi  allegati  possono  essere
modificate o integrate con decreto del  Ministro  della  sanita',  in
conformita' alle direttive ed alle  raccomandazioni  della  Comunita'
economica europea. Tale decreto puo' esigere  particolari  formalita'
per garantire l'autenticita' della documentazione presentata ai sensi
del comma 2.