Art. 2.
  1. Le amministrazioni interessate, con le modalita' dei  rispettivi
ordinamenti,  formulano  apposita  graduatoria  dei propri dipendenti
appartenenti a singoli profili  con  esubero,  secondo  i  criteri  e
relativi  punteggi  di  cui  all'allegata  tabella. Tale punteggio e'
attribuito anche se trattasi  di  unico  dipendente  nel  profilo  in
esubero.
  2.  I dipendenti ultimi collocati nella graduatoria sono sottoposti
dalle amministrazioni di appartenenza alla  mobilita'  d'ufficio,  in
numero pari all'esubero, mediante invio alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco dei
nominativi  (completo  dei  dati  anagrafici),  del  profilo,   della
qualifica posseduta e del punteggio.