Art. 2. 1. Le amministrazioni interessate, con le modalita' dei rispettivi ordinamenti, formulano apposita graduatoria dei propri dipendenti appartenenti a singoli profili con esubero, secondo i criteri e relativi punteggi di cui all'allegata tabella. Tale punteggio e' attribuito anche se trattasi di unico dipendente nel profilo in esubero. 2. I dipendenti ultimi collocati nella graduatoria sono sottoposti dalle amministrazioni di appartenenza alla mobilita' d'ufficio, in numero pari all'esubero, mediante invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco dei nominativi (completo dei dati anagrafici), del profilo, della qualifica posseduta e del punteggio.