Art. 4. 1. Ai dipendenti posti in mobilita' di ufficio la nuova sede di servizio e' assegnata in relazione al punteggio loro attribuito ed alla disponibilita' delle sedi, facendo riferimento alle seguenti priorita': a) comuni limitrofi; b) stessa provincia; c) province limitrofe; d) stessa regione; e) regioni limitrofe (ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna, che per la loro collocazione rientrano sub f); f) intero territorio nazionale.