Art. 4.
  1. Ai dipendenti posti in mobilita' di ufficio  la  nuova  sede  di
servizio  e'  assegnata  in relazione al punteggio loro attribuito ed
alla disponibilita' delle sedi,  facendo  riferimento  alle  seguenti
priorita':
    a) comuni limitrofi;
    b) stessa provincia;
    c) province limitrofe;
    d) stessa regione;
    e)  regioni  limitrofe  (ad  esclusione  delle  regioni Sicilia e
Sardegna, che per la loro collocazione rientrano sub f);
    f) intero territorio nazionale.