Art. 5.
  1.  Ai  fini  dell'inquadramento  giuridico  ed   economico   nelle
qualifiche  o  categorie e profili professionali dell'amministrazione
di assegnazione si applica l'art. 5 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.
  2.   Il   corrispondente   inquadramento   economico   avviene  con
l'attribuzione del nuovo livello  retributivo  e  della  retribuzione
individuale  di  anzianita'  costituita  da cio' che il dipendente ha
maturato a titolo di anzianita' nelle amministrazioni di provenienza;
allo stesso titolo di  retribuzione  individuale  di  anzianita',  va
attribuita  la  eventuale  differenza  fra  trattamento  iniziale  in
godimento e trattamento iniziale del nuovo livello.
  3.  Al  personale  trasferito  spetta  il   compenso   una   tantum
incentivante  la mobilita', nelle misure stabilite dai regolamenti di
ricezione degli accordi collettivi di lavoro del triennio 1988-1990.
 
          Nota all'art. 5:
             - Il testo dell'art. 5 del D.P.C.M. n.  325/1988  e'  il
          seguente:
             "Art. 5. - 1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta
          giorni   dalla   formazione   ed  approvazione,  secondo  i
          rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono  alla
          assegnazione  delle sedi, comunicandola agli interessati ed
          all'amministrazione di loro appartenenza.
             2. Il  dipendente  trasferito  e'  collocato  nel  ruolo
          dell'amministrazione  ricevente nell'ordine spettantegli in
          base all'anzianita'  di  qualifica  e  conserva,  ove  piu'
          favorevole,  il trattamento economico in godimento all'atto
          del trasferimento  mediante  l'attribuzione  "ad  personam"
          della  differenza con il trattamento economico previsto per
          la  qualifica  di   inquadramento.   Ove   necessario,   le
          amministrazioni  presso  cui  il personale viene trasferito
          provvedono  a  farlo  partecipare  ad  appositi  corsi   di
          riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza
          sara'  disciplinato  con atto legislativo da emanarsi entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             3.   Concluse   le   operazioni  di  cui  agli  articoli
          precedenti  ed  in   relazione   ai   posti   vacanti,   le
          amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinamenti,
          le  procedure  di reclutamento mediante concorsi pubblici o
          ricorso  alle  sezioni  circoscrizionali  dell'impiego,  in
          applicazione  dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
          56".