Art. 5. 1. Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nelle qualifiche o categorie e profili professionali dell'amministrazione di assegnazione si applica l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. 2. Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo e della retribuzione individuale di anzianita' costituita da cio' che il dipendente ha maturato a titolo di anzianita' nelle amministrazioni di provenienza; allo stesso titolo di retribuzione individuale di anzianita', va attribuita la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello. 3. Al personale trasferito spetta il compenso una tantum incentivante la mobilita', nelle misure stabilite dai regolamenti di ricezione degli accordi collettivi di lavoro del triennio 1988-1990.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 325/1988 e' il seguente: "Art. 5. - 1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza. 2. Il dipendente trasferito e' collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianita' di qualifica e conserva, ove piu' favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sara' disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Concluse le operazioni di cui agli articoli precedenti ed in relazione ai posti vacanti, le amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinamenti, le procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici o ricorso alle sezioni circoscrizionali dell'impiego, in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56".