Art. 6.
  1. Per quanto riguarda il trattamento di  quiescenza  e  previdenza
dei  dipendenti  degli  enti  locali dissestati trasferiti secondo le
modalita' del presente regolamento, si applica la disciplina  di  cui
all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
 
          Nota all'art. 6:
             - L'art. 6 della legge n. 554/1988 e' cosi' formulato:
             "Art.  6.  -  1. Il personale interessato ai processi di
          mobilita' previsti dalla presente legge e' iscritto al  re-
          gime  pensionistico  dell'amministrazione  o  dell'ente  di
          destinazione, con facolta' di opzione per  il  mantenimento
          della  posizione  assicurativa  gia' costituita nell'ambito
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nelle   forme
          sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche'
          degli  eventuali  fondi integrativi di previdenza esistenti
          presso gli  enti  di  provenienza.  L'opzione  deve  essere
          esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
             2.  Per  la  ricongiunzione di tutti i servizi o periodi
          assicurativi, ivi  compresi  quelli  riconosciuti  utili  a
          carico   di   eventuali  fondi  integrativi  di  previdenza
          esistenti  presso  gli   enti   di   provenienza,   trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'art.  6 della legge
          7 febbraio 1979, n. 29.
             3.  Il  personale  iscritto  ad  un fondo integrativo di
          previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto  nel
          corrispondente  fondo  integrativo  eventualmente esistente
          presso    l'amministrazione    di     destinazione,     con
          riconoscimento di tutta l'anzianita' fatta valere nel fondo
          integrativo  di  provenienza.  Questo ultimo trasferisce al
          fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi
          capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche
          relative   alle   posizioni   dei    singoli    dipendenti.
          L'iscrizione  e'  consentita o conservata anche nel caso di
          trasformazione   del   rapporto   nell'ambito   di    dette
          amministrazioni  a  seguito  di  nomina, senza soluzione di
          continuita' dei servizi prestati.
             4.  L'indennita'  di  anzianita'  o  il   corrispondente
          trattamento   di   fine   servizio   compete  al  personale
          interessato  ai  processi  di  mobilita',  considerando  la
          complessiva  anzianita'  utile  ai  fini dell'indennita' di
          anzianita' o di fine rapporto e facendo  salvo  il  maggior
          trattamento    eventualmente    spettante    all'atto   del
          trasferimento.
             5.  Con  regolamento  da  emanarsi   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  saranno  stabilite  le  norme di
          attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".