Art. 7.
  1. I dipendenti trasferiti partecipano ai corsi di riqualificazione
che l'amministrazione organizza al fine di favorire l'aggiornamento e
la conoscenza della nuova realta' amministrativa in  cui  gli  stessi
dovranno  operare, nonche' di integrare la professionalita' posseduta
rispetto a quella del nuovo profilo di inquadramento.
  2. Per l'attuazione dei predetti corsi si applicano le disposizioni
di cui all'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
agosto 1988, n. 395.
 
          Nota all'art. 7:
             - L'art. 2 del D.P.R. n. 395/1988 cosi' recita:
             "Art. 2 (Formazione del personale). - 1. Per il migliore
          assolvimento  delle finalita' istituzionali, per far fronte
          a  processi  di   riordinamento   e   di   ristrutturazione
          organizzativa  ed  al  fine  di  favorire  nuovi modelli di
          inquadramento   professionale   derivanti   degli   accordi
          sindacali  di comparto, le amministrazioni promuovono forme
          permanenti    di    intervento    per    la     formazione,
          l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la
          riconversione   e   la   specializzazione   del  personale,
          garantendo in ogni caso le pari opportunita'.
             2. Il Ministro per  la  funzione  pubblica,  sentito  un
          apposito  comitato  tecnico-scientifico,  da  nominarsi con
          provvedimento dello stesso Ministro entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
          direttive   sulla   base  delle  quali  le  amministrazioni
          promuovono e favoriscono, anche in  collaborazione  con  la
          Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione, con le
          universita', con enti pubblici di ricerca e  con  centri  o
          scuole  di formazione specializzati, le attivita' dirette a
          migliorare ed aggiornare la preparazione professionale  dei
          dipendenti,  formulando,  prima  dell'inizio  di ogni anno,
          sentite le federazioni di comparto o di categoria  aderenti
          alle   confederazioni   sindacali  firmatarie  dell'accordo
          recepito dal presente  decreto,  il  programma  dei  corsi.
          Detti   programmi  devono  essere  finalizzati  anche  alla
          valorizzazione  delle  professionalita'  emergenti  per   i
          connessi  riflessi  sui  profili  professionali, specie per
          quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed
          alle relazioni con l'utenza.
             3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di
          indirizzo per le regioni  a  statuto  ordinario  e  per  le
          autonomie   territoriali   in   relazione  alle  specifiche
          esigenze  operative  connesse  con  il   loro   particolare
          ordinamento.
             4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare
          i    dipendenti   di   piu'   amministrazioni,   le   quali
          provvederanno a definire il concorso alle  relative  spese,
          in    misura   proporzionale   ai   rispettivi   dipendenti
          partecipanti al corso, con le modalita' che seguono:
               a) la  partecipazione  a  ciascun  corso  e'  comunque
          subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei
          vari  uffici,  anche in relazione alle innovazioni tecnico-
          amministrative     introdotte     o      da      introdurre
          nell'amministrazione;
               b)  a  parita'  di condizioni, di norma sono ammessi a
          frequentare i  corsi  i  dipendenti  che  non  abbiano  mai
          frequentato altri corsi per la stessa materia.
             5.  Il  personale  che,  in  base ai programmi di cui ai
          commi 1, 2 e  4,  e'  tenuto  a  partecipare  ai  corsi  di
          aggiornamento,       qualificazione,      riqualificazione,
          riconversione e specializzazione cui  l'amministrazione  lo
          iscrive,  e' considerato in servizio a tutti gli effetti; i
          relativi oneri  sono  a  carico  delle  amministrazioni  di
          appartenenza.  Qualora  i  corsi  si  svolgano  fuori sede,
          competono, ricorrendone i presupposti,  il  trattamento  di
          missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
             6.   Le   attivita'  di  aggiornamento,  qualificazione,
          riqualificazione,  riconversione  e   specializzazione   si
          concludono  con  l'accertamento dell'avvenuto conseguimento
          di un significativo  accrescimento  della  professionalita'
          del  singolo  dipendente  e  costituiranno  ad ogni effetto
          titolo di servizio, da  valutare  secondo  le  norme  degli
          ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
             7.  In  sede  di contrattazione di comparto e decentrata
          potranno  essere  definite,   ove   necessario,   ulteriori
          modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione
          e  la  frequenza  ai  corsi  di cui al presente articolo ed
          ulteriori   discipline   per   rispondere   alle   esigenze
          specifiche dei singoli comparti".