La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 luglio 1991 gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono stabiliti nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indi- cate: a) medaglia d'oro, lire 4.500.000; b) medaglia d'argento, lire 800.000; c) medaglia di bronzo, lire 250.000; d) croce di guerra, lire 150.000.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.