Art. 2.
  1.  Gli  assegni  straordinari  di cui all'articolo 1 sono devoluti
nella  stessa  misura  ed  alle  medesime  condizioni  a  favore  dei
congiunti,  aventi  titolo  al  trattamento  di  riversibilita',  dei
decorati  alla  memoria  o  deceduti  successivamente al conferimento
della  ricompensa,  fermo  restando il diritto a favore dei genitori,
collaterali ed assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.
 
          Nota all'art. 2:
             -  La  legge  n.  313/1968  reca:  "Riordinamento  della
          legislazione pensionistica di guerra".