Art. 2. 1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di riversibilita', dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.
Nota all'art. 2: - La legge n. 313/1968 reca: "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra".