Art. 3.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in L. 10.325.500.000 per l'anno 1991 e in L. 20.651.000.000
per  ciascuno degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1991-1993,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1991, utilizzando l'apposito accantonamento.
  2.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 giugno 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI