(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 143 
All'articolo 1: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di  titoli  al
portatore in lire o in valuta estera, effettuato a  qualsiasi  titolo
tra  soggetti  diversi,   quando   il   valore   da   trasferire   e'
complessivamente superiore a lire  venti  milioni.  Il  trasferimento
puo' tuttavia essere  eseguito  per  il  tramite  degli  intermediari
abilitati di  cui  all'articolo  4;  per  il  denaro  contante  vanno
osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter"; 
    dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
  "1-bis.  Il  trasferimento  per  contanti   per   il   tramite   di
intermediario abilitato deve essere effettuato mediante  disposizione
accettata  per  iscritto  dall'intermediario,  previa  consegna  allo
stesso  della  somma  in  contanti.  A  decorrere  dal  terzo  giorno
lavorativo successivo a quello dell'accettazione il  beneficiario  ha
diritto  di  ottenere  il  pagamento  nella  provincia  del   proprio
domicilio. 
  1-ter.  La  comunicazione  da  parte  del  debitore  al   creditore
dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di  cui  al
primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di  mora
del creditore, anche gli effetti del deposito previsti  dall'articolo
1210 dello stesso codice"; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni  postali,  bancari  e
circolari per importi superiori a lire venti  milioni  devono  recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e  la
clausola  di  non  trasferibilita'.  Il  Ministro  del  Tesoro   puo'
stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento  ritenuti
idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio"; 
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al  portatore  non  puo'
essere superiore a lire venti milioni"; 
    il comma 3 e' sotituito dal seguente: 
  "3. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  si  applicano  ai
trasferimenti in cui siano parte uno o piu'  intermediari  abilitati,
nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio  o  per
il tramite di vettori specializzati"; 
    i commi, 5 6 e 8 sono soppressi. 
   L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2 (Obblighi di identificazione  e  di  registrazione).  -  1.
L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, come sostituito
dall'articolo 30, comma 1, della  legge  19  marzo  1990,  n.  55  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 13. - 1.  Deve  essere  identificato  a  cura  del  personale
incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la  propria  personale
responsabilita', le complete generalita' del soggetto per  conto  del
quale eventualmente esegue l'operazione  chiunque  compie  operazioni
che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo che siano di importo superiore a  lire  venti  milioni
presso: 
   a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli  uffici
postali; 
   b) enti creditizi; 
   c) societa' di intermediazione mobiliare; 
   d) societa' commissionarie ammesse  agli  antirecinti  alle  grida
delle borse valori; 
   e) agenti di cambio; 
   f) societa' autorizzate al  collocamento  a  domicilio  di  valori
mobiliari; 
   g) societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
   h) societa' fiduciarie; 
   i) imprese ed enti assicurativi; 
   l) societa' Monte Titoli S.p.a.; 
   m) intermediari che hanno per oggetto prevalente  o  che  comunque
svolgono in via prevalente  una  o  piu'  delle  seguenti  attivita':
concessione di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma,  compresa  la
locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni;  intermediazione
in cambi; servizi di incasso,  pagamento  e  trasferimento  di  fondi
anche mediante emissione e gestione di carte di credito. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica allorquando per  la
natura e le modalita'  delle  operazioni  poste  in  essere  si  puo'
ritenere che piu' operazioni effettuate in movimenti diversi e in  un
circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente  inferiori  al
limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti
di un'unica operazione. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti  di  cui  alle
lettere da a) ad m) del comma 1 devono  mettere  a  disposizione  del
personale incaricato gli strumenti tecnici  idonei  a  conoscere,  in
tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede
dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il  giorno
dell'operazione. 
  4. La data e la  causale  dell'operazione,  l'importo  dei  singoli
mezzi di pagamento,  le  complete  generalita'  ed  il  documento  di
identificazione di chi effettua  l'operazione,  nonche'  le  complete
generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale  l'operazione
stessa  viene  eseguita,  devono  essere  facilmente  reperibili   e,
comunque, inseriti entro  trenta  giorni  in  un  unico  archivio  di
pertinenza  del  soggetto  pubblico  o  privato   presso   il   quale
l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1  sono
tenuti ad identificare mediante  un  apposito  codice  le  operazioni
effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti  assicurativi,  il
termine decorre dal giorno in cui hanno  ricevuto  i  dati  da  parte
degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i  quali,  a  loro
volta,  devono  inoltrare  i  dati  stessi  entro  trenta  giorni.  A
decorrere dal 1›  gennaio  1992,  i  dati  relativi  alle  operazioni
effettuate per contanti di importo superiore  a  lire  venti  milioni
sono integrati  con  il  codice  fiscale,  quando  attribuibile,  del
soggetto che effettua l'operazione e di quello  eventuale  per  conto
del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati,  compreso  il
codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1› gennaio 1992 in
sede  di  accensione  di  ogni  conto,  deposito  o  altro   rapporto
continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere
alla data predetta, tali dati saranno compiutamente  integrati  entro
il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi  acquisiscono
il codice  fiscale  nei  termini  sopra  indicati;  limitatamente  ai
rapporti gia' in essere, il codice fiscale e' acquisito soltanto  nei
casi in cui l'importo complessivo dei premi e' superiore a lire venti
milioni annui. I dati di cui al presente comma sono  utilizzabili  ai
fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. 
  5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e
deve essere aggiornato e ordinato in  modo  da  facilitare  eventuali
ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro da emanare entro il  30
giugno 1992  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  verranno
stabilite le modalita' di  acquisizione  e  archiviazione  dei  dati,
nonche'  gli  standards  e  le   incompatibilita'   informatiche   da
rispettare. Sino alla costituzione del suddetto  archivio,  che  deve
avvenire  entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione  del   decreto,   le
informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro. 
  6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno  conservati
per la durata di dieci anni. 
  7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  il  personale
incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di  cui
ai commi precedenti e' punito con la multa da lire cinque  milioni  a
lire venticinque milioni. 
  8. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  l'esecutore
dell'operazione che omette di indicare la  generalita'  del  soggetto
per conto del quale eventualmente esegue  l'operazione  o  le  indica
false e' punito con la reclusione da sei mesi ad un  anno  e  con  la
multa da lire un milione e lire dieci milioni". 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  15
dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni,  dalla  legge  6
febbraio 1980, n. 15, come da  ultimo  sostituito  dal  comma  1  del
presente  articolo,  e  le  relative  norme  di  attuazione   trovano
applicazione  anche  con  riferimento   ai   trasferimenti   di   cui
all'articolo 1 del presente  decreto  hanno  effetto  dal  trentesimo
giorno della data di entrata in vigore dalla legge di conversione del
presente decreto. Gli  strumenti  tecnici  di  cui  al  comma  3  del
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono  essere
messi a disposizione del personale incaricato  entro  un  anno  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  3. Il Ministro del  tesoro  presenta  alle  competenti  Commissioni
parlamentari, entro il  31  dicembre  di  ogni  anno,  una  relazione
sull'applicazione delle norme relative all'obbligo  di  registrazione
delle transazioni di cui al citato articolo 13 del  decreto-legge  n.
625 del 1979, come da ultimo sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo". 
   All'articolo 3: 
    al comma 1, le  parole:  "in  base  a  elementi  obiettivi"  sono
sostituite  dalle  seguenti:   "in   base   agli   elementi   a   sua
disposizione"; ed e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  "Tra  le
caratteristiche  di  cui  al  periodo  precedente  e'  compresa,   in
particolare, l'effettuazione di  una  pluralita'  di  operazioni  non
giustificata dall'attivita' svolta da  parte  della  stessa  persona,
ovvero,  ove  se  ne  abbia  consapevolezza,  da  parte  di   persone
appartenenti  allo  stesso   nucleo   familiare,   o   dipendenti   o
collaboratori di una stessa impresa"; 
    al comma 2, primo periodo, le parole da: "tenendo conto" fino  a:
"l'obbligo  di  trasmetterle"  sono  sostiutite  dalle  seguenti:  "e
qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli  elementi
a  sua  disposizione,   anche   desumibili   dall'archivio   di   cui
all'articolo 2, comma 1, le trasmette"; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7.  E'  fatto  in  ogni  caso  divieto  ai  soggetti  tenuti  alle
segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque a conoscenza di
darne comunicazione a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1  e
2 e 3". 
   All'articolo 4: 
    al  comma  1,  le  parole  "le  imprese  di  assicurazione"  sono
sostituite dalle seguenti "le imprese e gli enti assicurativi"; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  Il  Ministro  del  tesoro,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentite  la  Banca  d'Italia  e  la
Commissione nazionale per la societa' e la borsa  (CONSOB)  determina
le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono,  su
richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare  le
operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali  intermediari
devono comunque avere  per  oggetto  prevalente  o  svolgere  in  via
prevalente una  o  piu'  delle  seguenti  attivita':  concessione  di
finanziamenti  sotto   qualsiasi   forma,   compresa   la   locazione
finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in  cambi;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante
emissione e gestione di carte di credito". 
    al comma 3, lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
   "a) modificare i limiti d'importo  indicati  nell'articolo  1  del
presente decreto e nell'articolo 13  del  decreto-legge  15  dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni dalla  legge  6  febbraio
1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, del  presente
decreto;"; 
    al comma 3, lettera b), le parole: "comma 1,  lettere  a)  e  b)"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 
    al comma 3, lettera c) la parola "decreto"  e'  sostituita  dalla
seguente: "Capo" e le parole "rilevazione e" sono soppresse. 
   All'articolo 5: 
    al comma 1, le parole "dal 5 al 25  per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti "fino al 40 per cento"; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento  dell'importo
dell'operazione; 
    al comma 4, le parole: "comma 2" sono sostituite  dalle  seguenti
"comma 1"; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'omissione  delle
segnalazioni previste dall'articolo 3  e'  punita  con  una  sanzione
pecuniaria fino alla meta' del valore dell'operazione; 
    al comma 6 le parole "la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti "l'arresto da  sei
mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni"; 
    al comma 7, le  parole  "da  lire  venti  milioni  a  lire  cento
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire cento milioni"; 
    il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. Il Ministro del tesoro si  avvale  dell'Ufficio  italiano  dei
cambi, che agisce d'intesa con le autorita' preposte  alla  vigilanza
di settore, per verificare l'osservanza da parte  degli  intermediari
abilitati dalle norme in tema di trasferimento di valori  di  cui  al
presente Capo, nonche' sulla base di criteri selettivi, il rispetto e
l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui  all'articolo  3
da parte  dei  soggetti  ad  esse  tenuti.  Il  Ministro  del  Tesoro
determina altresi' con proprio decreto  le  modalita'  con  le  quali
l'Ufficio italiano dei cambi, effettua, allo scopo  di  far  emergere
eventuali fenomeni di riciclaggio  nell'ambito  di  determinate  zone
territoriali, analisi statistiche, dei  dati  aggregati,  concernenti
complessivamente l'operativita' di ciascun  intermediario  abilitato,
che l'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere,  anche
mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2,  comma
1. L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie  rilevanti
per l'eventuale individuazione di fenomeni  di  riciclaggio,  ne  da'
notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative  segnalazioni
alle  autorita'  competenti  per  gli  ulteriori   accertamenti.   Al
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente  Capo
nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il  nucleo  speciale  di
polizia valutaria della Guardia di finanza". 
   Articolo 6: 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Elenco di intermediari
operanti nel settore finanziario)"; 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. L'esercizio in via prevalente di una o piu' delle attivita'  di
cui all'articolo 4, comma 2, e' riservato agli intermediari  iscritti
in apposito elenco tenuto dal Ministro  del  tesoro,  che  si  avvale
dell'Ufficio  italiano  dei  cambi,  il   quale   da'   comunicazione
dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB". 
    al comma 2, le parole da: "I soggetti di cui la  comma  1  devono
avere" fino a: "tre  volte"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Gli
intermediari di cui al comma 1 che esercitano  la  propria  attivita'
nei confronti del pubblico e che erogano credito al consumo, anche se
nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma  di  societa'  per
azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o  di
societa' cooperativa. Il capitale sociale  versato  non  puo'  essere
inferiore a cinque volte"; e le parole da: "comma 1  procedono"  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "presente  comma
procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento del capitale
eventualmente necessarie"; 
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli intermediari di
cui al comma 1 che esercitano  l'attivita'  di  locazione  fianziaria
devono avere la forma di societa' per azioni e  un  capitale  sociale
versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto  per
la costituzione dell societa' per azioni"; 
    al comma 3,  le  parole:  "in  societa'  finanziarie  di  cui  al
presente  articolo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "presso  gli
intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis"; 
    il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
  "4. A decorrere dal secondo anno dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto  almeno  uno  dei
sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari  di
cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto nell'albo dei  ragionieri
o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori  ufficiali  dei
conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei  sindaci
aventi i requisiti anzidetti. 
  4-bis. Gli intermediari  di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  esercenti
l'attivita' alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
possono  continuare  ad  esercitarla  a  condizione  che   ne   diano
comunicazione all'Ufficio italiano dei  cambi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle
disposizioni di cui ai  commi  2,  2-bis,  3  e  4  nei  termini  ivi
stabiliti, si applica la disposizione del comma 8"; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio  di
esercizio,  a  decorrere  da  quello  relativo  all'anno  1991,   gli
intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis  depositano  presso  l'Ufficio
italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprano le cariche di
amministratore, sindaco e direttore generale o cariche  che  comunque
comportino l'esercizio di funzioni  equivalenti,  con  l'indicazione,
sottoscritta da ciascuno di essi, delle  cariche  analoghe  ricoperte
nel corso dell'ultimo anno presso altre societa' ed enti di qualsiasi
natura. Analoga documentazione deve essere  depositata  in  occasione
della nomina di nuovi amministratori, direttori generali  e  sindaci,
entro trenta giorni  dall'assunzione  della  carica.  L'omissione  e'
punita con l'arresto fino a tre mesi o  con  l'ammenda  da  lire  due
milioni a lire venti milioni. Qualora le  indicazioni  fornite  siano
false, se il fatto non costituisce reato piu' grave,  si  applica  la
reclusione fino a tre  anni.  Gli  intermediari  cui  appartengono  i
soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente  per  il
pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto  di
rivalsa"; 
    al comma 6, le parole: "le societa' di cui al presente  articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "gli intermediari di cui ai commi 2 e
2-bis"; 
    il comma 7 e' soppresso; 
    il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
 "8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione  comporta
la cancellazione dall'elenco, che viene  disposta  dal  Ministro  del
tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB"; 
    i commi 11 e 12 sono soppressi. 
   L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto emanato sentite la Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  determina
criteri oggettivi riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione  e
al rapporto  tra  indebitamento  e  patrimonio,  in  base  ai  quali,
nell'ambito degli intermediari di  cui  all'articolo  6,  commi  2  e
2-bis,  con  esclusione  di  quelli  che  svolgono  l'attivita'   nei
confronti di societa' controllate o collegate ai sensi  dell'articolo
2359 del codice civile, sono individuati quelli da  iscrivere  in  un
apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 
  2.  Gli  intermediari  iscritti   nell'elenco   speciale   dovranno
attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse  categorie
di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del
Comitato interministeriale per il credito  ed  il  risparmio,  potra'
emanare in materia di  adeguatezza  patrimoniale  e  di  criteri  per
limitare la concentrazione del rischio,  nonche'  di  intesa  con  la
CONSOB,  relativamente  alle  forme  tecniche  dei  bilanci  e  delle
situazioni  periodiche.  La   Banca   d'Italia   puo'   chiedere   la
comunicazione, anche periodica, di dati e  notizie  nonche'  disporre
ispezioni a mezzo  di  funzionari  che  hanno  facolta'  di  chiedere
l'esibizione di tutti i documenti  e  gli  atti  ritenuti  utili  per
l'esercizio delle loro funzioni. 
  3. Gli amministratori, i  sindaci  e  i  direttori  generali  degli
intermediari di cui al presente articolo che non  si  attengono  alle
istruzioni emanate dalla Banca d'Italia  ovvero  ostacolano  comunque
l'esercizio  della  funzione  di  vigilanza  sono  puniti   a   norma
dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
marzo 1938, n. 141, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  Si
osservano,   in   quanto   applicabili,   le   procedure    stabilite
dall'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del  1936.  In
caso di ripetute infrazioni puo'  essere  disposta  la  cancellazione
degli elenchi di cui all'articolo 6 e al presente articolo". 
   All'articolo 8: 
    alla rubrica,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "e  degli
esponenti"; 
    il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  "2. Agli amministratori, sindaci, direttori  generali  e  dirigenti
muniti di rappresentanza dei soggetti di  cui  al  presente  Capo  si
applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 
  2-bis. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2  e'  dichiarata
dal  consiglio  di  amministrazione  ovvero   dall'organo,   comunque
denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal
momento in cui ne ha  avuto  conoscenza.  L'omessa  dichiarazione  di
decadenza e' punita con la reclusione fino ad un anno e con la  multa
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 
  2-ter. Le disposizioni del presente Capo non si  applicano  qualora
l'attivita' esercitata dagli  intermediari  di  cui  all'articolo  4,
comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di
leggi speciali". 
   All'articolo 9: 
    sono premesse le parole: "CAPO III"; e la rubrica  e'  sostituita
dalla seguente: "Sospensione dalle cariche)"; 
    i commi 1, 2 e 3 sono soppressi; 
    al comma 4, le parole: "presso ogni  altra  societa'  di  cui  al
presente  Capo"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "presso   ogni
intermediario di  cui  all'articolo  6,  commi  2  e  2-bis";  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli  enti  creditizi  la
sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui all'articolo 6  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985". 
   L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  10  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -   1.   Ferme   le
disposizioni del codice civile e  delle  leggi  speciali,  i  sindaci
degli intermediari di cui  all'articolo  4  vigilano  sull'osservanza
delle norme contenute nel presente decreto.  Gli  accertamenti  e  le
contestazioni del collegio  sindacale  concernenti  violazioni  delle
norme di cui al Capo I del presente decreto sono trasmessi  in  copia
entro dieci giorni al Ministro  del  tesoro;  quelli  concernenti  le
violazioni delle norme di  cui  al  Capo  II  sono  trasmessi  per  i
provvedimenti  di  competenza  della  Banca  d'Italia  e  all'Ufficio
italiano dei cambi. L'omessa trasmissione e' punita con la reclusione
fino ad un anno e con la  multa  da  lire  duecentomila  a  lire  due
milioni". 
  All'articolo 11, al comma 1, le parole: "nel comma 1  dell'articolo
4" sono sotituite dalle seguenti: "nell'articolo 4". 
   All'articolo 12: 
    la rubrica e' sostituita dalla segunte: "(Carte  di  credito,  di
pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante)"; 
    al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Alla stessa  pena
soggiace chi, al fine  di  trarne  profitto  per  se'  o  per  altri,
falsifica o altera carta di credito o di pagamento o qualsiasi  altro
documento analogo che  abiliti  al  prelievo  di  denaro  contante  o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero  possiede,
cede o acquisisce tali carte o documenti di  provenienza  illecita  o
comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti
con essi". 
   L'articolo 13 e' sostiuito dal seguente: 
  "Art. 13 (Applicazione delle sanzioni). - 1.  le  sanzioni  di  cui
all'articolo 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".