Art. 2. 1. Lo Stato puo' concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle universita' e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
Nota all'art. 2: - L'art. 6 della legge n. 245/1990 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) e' cosi' formulato: "Art. 6 (Universita' non statali). - 1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale e' conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari. 2. Le universita' non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette universita'. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano. 3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle universita' non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliber- ate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione e' prevista nel piano".