Art. 2.
  1.  Lo  Stato puo' concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla
presente legge,  alle  universita'  e  agli  istituti  superiori  non
statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione
a  rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
 
          Nota all'art. 2:
             - L'art. 6 della legge  n.  245/1990  (Norme  sul  piano
          triennale  di  sviluppo dell'universita' e per l'attuazione
          del piano quadriennale 1986-1990) e' cosi' formulato:
             "Art. 6 (Universita' non statali). - 1. L'autorizzazione
          a rilasciare titoli di studio  universitari  aventi  valore
          legale  e'  conferita  a istituzioni, promosse o gestite da
          enti e da privati, con decreto  del  Ministro,  secondo  le
          espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere
          delle competenti commissioni parlamentari.
             2.    Le    universita'   non   statali,   in   possesso
          dell'autorizzazione di cui al comma  1,  possono  attivare,
          con  modifica  statutaria,  nuovi  corsi  di  studi  al cui
          termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il  rilascio
          di  titoli  aventi  valore  legale,  quando i corsi vengano
          istituiti nelle  sedi  delle  predette  universita'.  Nuovi
          corsi  possono  essere  istituiti  in  altre  sedi  solo se
          espressamente previsti dal piano.
             3. Ferme restando  le  disposizioni  per  l'assegnazione
          alle  universita' non statali dei contributi dello Stato in
          relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliber-
          ate alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
          nel  caso  di  attivazione  di nuove strutture i contributi
          sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la  cui
          istituzione e' prevista nel piano".