Art. 9. 
                     Valutazione dell'imponibile 
  1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  20,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.  598,  come  sostituito  dall'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954. 
 
          Nota all'art. 9:
            -  Il  testo  dell'art.  20,  primo  comma, del D.P.R. n.
          598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2  del
          D.P.R.  n. 954/1982 e' il seguente: "Le somme versate dagli
          associati o partecipanti a titolo di contributo o quote as-
          sociative,  ad  eccezione   di   quelle   corrisposte   per
          specifiche  prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio
          di attivita'  commerciali,  non  concorrono  a  formare  il
          reddito  imponibile  degli  enti  indicati nella lettera c)
          dell'art.  2.  Si  considerano  fatte   nell'esercizio   di
          attivita'  commerciali  anche  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni di servizi ai soci,  associati  o  partecipanti
          verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi
          supplementari  determinati in funzione delle maggiori o di-
          verse prestazioni alle quali danno diritto,  ad  esclusione
          di   quelle   effettuate   in  conformita'  alle  finalita'
          istituzionali da associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria,  religiose, assistenziali, culturali e sportive,
          anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la
          medesima attivita' e che per legge, regolamento o  statuto,
          fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".