Art. 10. 
(Modalita'  di  pagamento   dei   contributi   di   riscatto   e   di
                           ricongiunzione) 
 
1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai  superstiti  aventi
diritto al trattamento di quiescenza, il relativo  contributo  in  un
unica soluzione e' pari alla meta' di quello determinato  qualora  la
domanda fosse presentata dall'iscritto alla data  di  cessazione  dal
servizio. 
2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda
dell'iscritto o  dei  superstiti,  puo'  essere  versato  alla  Cassa
pensioni competente in rate mensili determinate al saggio  annuo  per
le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per  un
numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento,
ed in ogni caso non superiore a quindici. 
3. Nei casi di cessazione dal lavoro si determina il  debito  residuo
del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari: 
a) al contributo in unica  soluzione  qualora  l'iscritto  cessi  dal
servizio prima di aver iniziato  il  pagamento  rateale;  qualora  la
cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene  ridotto  a
meta'; 
b) al valore capitale delle rate residue, determinato  al  saggio  di
rateazione,  qualora  l'iscritto  cessi  dal  servizio   durante   il
pagamento rateale; se la cessazione  avviene  per  morte,  il  debito
residuo si considera estinto. 
4. Il debito residuo di cui al comma  3  viene  recuperato  in  unica
soluzione mediante incameramento delle intere prime rate di pensione,
ovvero con ritenute mensili sul trattamento di pensione nella  stessa
misura risultante dall'applicazione del comma 2. Nel  caso  di  morte
del titolare di pensione diretta, il  debito  residuo,  per  le  rate
ancora scadute, si considera estinto. 
5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i  commi  1,
2, 3, 4,  ed  in  particolare,  con  riferimento  al  trattamento  di
quiescenza nella forma della pensione, l'articolo 62 del testo  unico
delle  disposizioni  legislative  sull'ordinamento  della  Cassa   di
previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato  con
regio decreto 12 luglio 1934 n. 2312; il secondo  e  il  terzo  comma
dell'articolo 73 dell'ordinamento della Cassa di  previdenza  per  le
pensioni agli  impiegati  degli  enti  locali,  approvato  con  regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9  gennaio
1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo  67
della legge 6 luglio 1939, n. 1035;  il  primo  e  il  secondo  comma
dell'articolo 81  della  legge  6  febbraio  1941,  n.  176;  nonche'
l'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. 
6. Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal  primo
giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore  della
presente legge. 
 
          Note all'art. 10:
             -   L'art.   62  del  R.D.  12  luglio  1934,  n.  2312,
          concernente   "Approvazione   del   testo    unico    delle
          disposizioni  legislative  sull'ordinamento  della Cassa di
          previdenza per le  pensioni  degli  ufficiali  giudiziari",
          riguardava  le  modalita' di versamento delle annualita' di
          riscatto  a  carico  dell'ufficiale  giudiziario,  ove  non
          completato  prima della cessazione dal servizio, durante il
          periodo di collocamento a riposo.
             - Il testo dell'art. 73 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680,
          concernente "Ordinamento della Cassa di previdenza  per  le
          pensioni agli impiegati degli enti locali", quale risulta a
          seguito  dell'abrogazione del secondo e del terzo comma, e'
          il seguente:
             "Art. 73. - Per  l'impiegato  iscritto  alla  cassa  con
          decorrenza  posteriore  al 31 dicembre 1937 che riscatti un
          periodo maggiore di  anni  quindici,  gli  anni  riscattati
          eccedenti  il  quindicennio  sono  riconosciuti solo per un
          periodo corrispondente al tempo  trascorso  con  iscrizione
          alla cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto,
          e   fino  alla  cessazione  del  rapporto  di  impiego,  da
          calcolarsi in anni interi a norma del  precedente  articolo
          35.  Il  premio di riscatto viene, se del caso, ridotto, in
          proporzione del rapporto tra  gli  anni  cosi'  valutati  e
          quelli di cui fu concesso il riscatto.
             L'iscritto  che  abbia iniziato il pagamento rateale del
          contributo di riscatto puo' essere esonerato dal  pagamento
          delle  rate non ancora scadute, purche' la relativa domanda
          sia presentata anteriormente alla data  di  cessazione  dal
          servizio;  in  tal caso si considera riscattato soltanto il
          periodo proporzionale al rapporto fra l'importo  versato  e
          il contributo complessivamente dovuto".
             -  Il  testo  dell'art. 67 della legge 6 luglio 1939, n.
          1035,  concernente  "Approvazione  dell'ordinamento   della
          Cassa  di  previdenza  per le pensioni dei sanitari", quale
          risulta a seguito dell'abrogazione del secondo, del terzo e
          del quarto comma, e' il seguente:
             "Art.  67.  -  Per  il  sanitario  iscritto  alla  cassa
          posteriormente al 31 dicembre 1937, che riscatti un periodo
          maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il
          quindicennio   sono   riconosciuti   solo  per  un  periodo
          corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla cassa
          dopo la presentazione della domanda  di  riscatto,  e  fino
          alla  cessazione  del  rapporto d'impiego, da calcolarsi in
          anni interi a norma del precedente art. 28.  Il  contributo
          di  riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del
          rapporto tra gli anni cosi' valutati e  quelli  di  cui  fu
          concesso il riscatto.
             Il sanitario che abbia iniziato il pagamento rateale del
          contributo  di  riscatto puo' rinunciare al pagamento delle
          rate non ancora scadute, purche' la rinuncia sia  anteriore
          alla  cessazione  del  rapporto di servizio; in tal caso si
          considera riscattato soltanto il periodo  proporzionale  al
          rapporto   fra   l'importo   versato   ed   il   contributo
          complessivamente dovuto".
             -  L'art.  15  della  legge  22  novembre 1962, n. 1646,
          concernente "Modifiche agli ordinamenti degli  istituti  di
          previdenza  presso il Ministero del tesoro", disciplinava i
          contributi  a  carico   della   vedova   o   degli   orfani
          dell'iscritto che avesse presentato domanda di riscatto.