Art. 11. 
                (Oneri per riscatti e ricongiunzioni) 
 
1. Nei casi di domande di riscatto  o  di  ricongiunzione  presentate
dagli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza  dopo
l'entrata in vigore della presente  legge,  il  corrispondente  onere
viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva. 
2. Le tabelle dei coefficienti attuariali concernenti il  calcolo  di
valori capitali di quote di pensione a  carico  di  enti  nonche'  la
determinazione dei contributi di riscatto e di ricongiunzione per gli
iscritti alle Casse pensioni degli istituti  di  previdenza  previste
dalla vigente normativa  possono  essere  modificate,  per  adeguarle
all'andamento dei fenomeni demografico-finanziari,  con  decreto  del
Ministro del tesoro, sentito il consiglio  di  amministrazione  degli
istituti di previdenza.