Art. 15. (Trattamento provvisorio di pensione) 1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153; e dall'articolo 30 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' attribuito nella misura del cento per cento della pensione spettante. 2. I periodi assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al settanta per cento di quelli ricongiungibili.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 6 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, concernente "Disposizioni in materia di finanza locale", e' il seguente: "Art. 6. - Per l'anno 1979, anche in deroga alle norme generali vigenti, i contributi ordinari dovuti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, afferenti i ruoli generali dell'anno 1979, devono essere estinti mediante versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 20, o, se festivo, nel giorno immediatamente precedente non festivo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1979. All'uopo deve essere versata, per ciascuna delle trimestralita' precedenti all'emissione del ruolo, una somma pari ad un quarto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno 1978 a carico dell'ente, e, dopo venuto a scadere il ruolo 1979, la residua somma insoluta per l'estinzione del ruolo medesimo, viene ripartita, in parti uguali, tra le rimanenti trimestralita', senza applicazione di interessi. Qualora l'ente non provvede, entro il giorno 20 dei mesi di cui innanzi ad emettere il relativo mandato, il tesoriere dell'ente medesimo e' obbligato ad effettuare direttamente il pagamento della trimestralita' corrispondente, entro il giorno 30 del mese di scadenza della stessa, senza aggravio di ulteriori oneri per l'ente, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti statali previsti per l'anno 1979. I contributi ordinari, compresi nei ruoli suppletivi emessi nel 1979, devono essere parimenti estinti entro e non oltre l'esercizio di competenza e cioe' entro il 30 dicembre 1979. Peraltro l'ente puo' effettuare il pagamento, anziche' in unica soluzione, in rate bimestrali, con inizio dal giorno 20 del mese successivo a quello di emissione del ruolo stesso, senza applicazione di interessi. Vale, anche in questo caso, quanto innanzi previsto per i contributi ordinari compresi nei ruoli generali, circa la modalita' di pagamento e gli obblighi sostitutivi del tesoriere. Per il ritardato pagamento delle trimestralita' o delle bimestralita', come innanzi previste per l'estinzione dei contributi ordinari, a seconda che siano compresi in ruoli generali o suppletivi, oltre il giorno 30 del mese di scadenza della trimestralita' o della bimestralita' stessa e' dovuto, sulla somma versata in ritardo, l'interesse mensile in ragione dell'uno per cento. Per iscritto alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza che cessi dal servizio con diritto a pensione, l'ente datore di lavoro, almeno tre mesi prima di tale data, trasmette alla medesima Direzione generale, insieme con la domanda di pensione un foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura dei 9/10 del trattamento annuo netto spettante. Duplo del foglio di liquidazione di cui al precedente comma viene contestualmente trasmesso dall'ente alla competente direzione provinciale del tesoro, che accende una partita provvisoria di pensione provvedendo ai pagamenti alle scadenze stabilite a favore dell'iscritto alle casse cessato dal servizio, ed imputando la relativa spesa al ruolo di pensione che sara' emesso dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, salvo conguaglio o rivalsa in sede di liquidazione della pensione definitiva. Nei casi di morte dei titolari di pensione diretta, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a concedere acconti al coniuge ed agli orfani minori superstiti aventi diritto a pensione di riversibilita'. L'acconto e' determinato sull'importo della pensione diretta gia' in pagamento, nella misura dei 9/10 del trattamento netto spettante. E' fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e del quinto comma dell'articolo 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilita' di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso e' erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi. Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato gia' provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo gia' corrisposto. Le direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1 gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro". - Il testo dell'art. 28 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, concernente "Provvedimenti finanziari per enti locali per l'anno 1981", e' il seguente: "Art. 28. - Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unita' sanitarie locali e dalle comunita' montane alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalita' previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unita' sanitarie locali e delle comunita' montane si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1 aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1980". - Il testo dell'art. 30 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", e' il seguente: "Art. 30. - 1. Con effetto dal 1 aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i riscatti, le indennita' e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di reversibilita' in favore del coniuge e degli orfani minorenni e' liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro. 2.1. Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari, ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14, della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attivita' lavorativa. 3. La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emulumenti corrisposti quale trattamento economico di attivita', sulla base di apposita certificazione degli enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio. 4. Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa e' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilita' dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione. 4.1. Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975". - Per il titolo della legge 7 febbraio 1979, n. 29, vedi precedente nota all'art. 1.