Art. 15. 
                (Trattamento provvisorio di pensione) 
 
1. Il trattamento provvisorio di pensione  previsto  dall'articolo  6
del  decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; dall'articolo 28 del
decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 1981, n. 153; e dall'articolo 30  del  decreto-
legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e' attribuito nella  misura  del  cento
per cento della pensione spettante. 
2. I periodi assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto  il
provvedimento di ricongiunzione, ai  sensi  della  legge  7  febbraio
1979, n. 29, sono  valutati  ai  fini  della  misura  della  pensione
provvisoria al settanta per cento di quelli ricongiungibili. 
 
          Note all'art. 15:
             - Il testo dell'art. 6 del D.L.  10  novembre  1978,  n.
          702,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8
          gennaio 1979, n. 3, concernente "Disposizioni in materia di
          finanza locale", e' il seguente:
             "Art. 6. - Per l'anno 1979, anche in deroga  alle  norme
          generali  vigenti,  i contributi ordinari dovuti alle casse
          pensioni  amministrate  dalla  Direzione   generale   degli
          istituti  di previdenza del Ministero del tesoro, afferenti
          i ruoli generali  dell'anno  1979,  devono  essere  estinti
          mediante  versamenti  trimestrali,  da effettuarsi entro il
          giorno  20,  o,  se  festivo,  nel  giorno   immediatamente
          precedente   non   festivo,  dei  mesi  di  marzo,  giugno,
          settembre e dicembre 1979.
             All'uopo  deve  essere  versata,  per   ciascuna   delle
          trimestralita'  precedenti  all'emissione  del  ruolo,  una
          somma pari  ad  un  quarto  dell'ammontare  dei  contributi
          previdenziali  iscritti nei ruoli generali dell'anno 1978 a
          carico dell'ente, e, dopo venuto a scadere il  ruolo  1979,
          la  residua  somma  insoluta  per  l'estinzione  del  ruolo
          medesimo,  viene  ripartita,  in  parti  uguali,   tra   le
          rimanenti trimestralita', senza applicazione di interessi.
             Qualora l'ente non provvede, entro il giorno 20 dei mesi
          di   cui  innanzi  ad  emettere  il  relativo  mandato,  il
          tesoriere dell'ente medesimo  e'  obbligato  ad  effettuare
          direttamente     il    pagamento    della    trimestralita'
          corrispondente, entro il giorno 30  del  mese  di  scadenza
          della stessa, senza aggravio di ulteriori oneri per l'ente,
          avvalendosi  dei  fondi  di  cui  ai  trasferimenti statali
          previsti per l'anno 1979.
             I contributi ordinari,  compresi  nei  ruoli  suppletivi
          emessi  nel  1979,  devono essere parimenti estinti entro e
          non oltre l'esercizio di competenza e  cioe'  entro  il  30
          dicembre   1979.   Peraltro   l'ente   puo'  effettuare  il
          pagamento, anziche' in unica soluzione, in rate bimestrali,
          con  inizio  dal  giorno 20 del mese successivo a quello di
          emissione  del  ruolo   stesso,   senza   applicazione   di
          interessi.  Vale,  anche  in  questo  caso,  quanto innanzi
          previsto per  i  contributi  ordinari  compresi  nei  ruoli
          generali,  circa  la  modalita' di pagamento e gli obblighi
          sostitutivi del tesoriere.
             Per il ritardato pagamento delle trimestralita' o  delle
          bimestralita',  come  innanzi previste per l'estinzione dei
          contributi ordinari, a seconda che siano compresi in  ruoli
          generali  o  suppletivi,  oltre  il  giorno  30 del mese di
          scadenza della trimestralita' o della bimestralita'  stessa
          e'  dovuto,  sulla  somma  versata  in ritardo, l'interesse
          mensile in ragione dell'uno per cento.
             Per iscritto  alle  casse  pensioni  amministrate  dalla
          Direzione  generale  degli istituti di previdenza che cessi
          dal servizio con  diritto  a  pensione,  l'ente  datore  di
          lavoro,  almeno tre mesi prima di tale data, trasmette alla
          medesima Direzione generale,  insieme  con  la  domanda  di
          pensione   un   foglio   di  liquidazione  del  trattamento
          provvisorio  di  quiescenza  determinato  sulla  base   del
          servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura
          dei 9/10 del trattamento annuo netto spettante.
             Duplo  del  foglio  di liquidazione di cui al precedente
          comma  viene  contestualmente  trasmesso   dall'ente   alla
          competente  direzione  provinciale  del tesoro, che accende
          una  partita  provvisoria  di   pensione   provvedendo   ai
          pagamenti  alle  scadenze  stabilite a favore dell'iscritto
          alle casse cessato dal servizio, ed imputando  la  relativa
          spesa al ruolo di pensione che sara' emesso dalla Direzione
          generale  degli  istituti di previdenza, salvo conguaglio o
          rivalsa in sede di liquidazione della pensione definitiva.
             Nei casi di morte dei titolari di pensione  diretta,  le
          direzioni   provinciali   del  tesoro  sono  autorizzate  a
          concedere  acconti  al  coniuge  ed  agli   orfani   minori
          superstiti aventi diritto a pensione di riversibilita'.
             L'acconto  e'  determinato  sull'importo  della pensione
          diretta gia'  in  pagamento,  nella  misura  dei  9/10  del
          trattamento netto spettante.
             E'  fatto  divieto  ai  comuni,  alle  province, ai loro
          consorzi ed alle aziende municipalizzate,  provincializzate
          e  consortili  di  concedere,  ai  sensi  del  quinto comma
          dell'articolo  62  dell'ordinamento  approvato  con   regio
          decreto-legge  3  marzo  1938,  n.   680 e del quinto comma
          dell'articolo 56 dell'ordinamento  approvato  con  legge  6
          luglio  1939,  n.  1035,  acconti di pensione relativamente
          alle  cessazioni  dal  servizio   che   si   verificheranno
          posteriormente  al  31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente
          datore di lavoro non abbia possibilita' di  predisporre  il
          foglio  di  liquidazione  tre  mesi prima della cessazione,
          l'acconto stesso e' erogabile dall'ente per un periodo  non
          superiore a tre mesi.
             Per   gli   acconti   corrisposti   relativamente   alle
          cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1  aprile
          1979,  gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia
          stato gia' provveduto alla sostituzione di detti acconti  a
          carico   degli  istituti  di  previdenza,  continueranno  a
          corrispondere gli stessi non oltre  il  31  dicembre  1979,
          previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione
          di   cui   ai   precedenti   sesto   e  settimo  comma  con
          l'indicazione dell'acconto nell'importo  gia'  corrisposto.
          Le  direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita,
          provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli  adempimenti
          previsti  dal  citato  settimo  comma  ed al rimborso delle
          somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo  saranno
          loro  comunicate  dall'ente  interessato.  In  ogni caso, a
          partire dal 1  gennaio  1980,  detti  acconti  di  pensione
          saranno  erogati  nei  confronti dei dipendenti dei comuni,
          province,  loro  consorzi  ed  aziende,   dalle   direzioni
          provinciali del tesoro".
             -  Il  testo  dell'art. 28 del D.L. 28 febbraio 1981, n.
          38, convertito in legge dalla legge 23 aprile 1981, n. 153,
          concernente "Provvedimenti finanziari per enti  locali  per
          l'anno 1981", e' il seguente:
             "Art.  28. - Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento
          dei contributi dovuti dalle unita' sanitarie locali e dalle
          comunita' montane alle casse  pensioni  amministrate  dalla
          Direzione   generale   degli  istituti  di  previdenza  del
          Ministero del tesoro, si applicano  le  modalita'  previste
          per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del
          decreto-legge  10  novembre  1978,  n. 702, convertito, con
          modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche  per
          quanto  concerne  l'obbligo  al  tesoriere, di cui al terzo
          comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora
          l'ente  non  provveda  ad  emettere  i  relativi   mandati,
          avvalendosi  dei  fondi  di  cui ai trasferimenti regionali
          previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge  30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
          legge 29 febbraio 1980, n. 33.
             Al  fine  della corresponsione degli acconti di pensione
          ai  dipendenti  delle  unita'  sanitarie  locali  e   delle
          comunita' montane si applicano le disposizioni previste dal
          sesto  comma  e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10
          novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella
          legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1 aprile  1981,
          relativamente  alle  cessazioni  dal  servizio a partire da
          tale data  e  con  effetto  dal  1  gennaio  1982,  per  le
          cessazioni anteriori al 1 aprile 1980".
             -  Il  testo  dell'art. 30 del D.L. 28 febbraio 1983, n.
          55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  26
          aprile 1983, n. 131, concernente "Provvedimenti urgenti per
          il  settore  della  finanza  locale per l'anno 1983", e' il
          seguente:
             "Art. 30. - 1. Con effetto dal  1  aprile  1983  per  le
          cessazioni  dal  servizio  a  partire  da  tale  data e con
          effetto dal 1 gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1
          aprile 1983, le disposizioni relative  alla  corresponsione
          degli  acconti  di  pensione,  previste  dal  sesto comma e
          successivi dell'art. 6 del D.L. 10 novembre 1978,  n.  702,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979,
          n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti
          alle  Casse  pensioni  degli  istituti  di  previdenza  del
          Ministero del tesoro.
             2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge
          di   conversione  del  presente  decreto,  i  riscatti,  le
          indennita' e le pensioni normali a  carico  degli  istituti
          predetti   sono   conferite  direttamente  dalla  Direzione
          generale degli istituti di previdenza.   In caso  di  morte
          del   titolare  di  pensione  normale,  il  trattamento  di
          reversibilita'  in  favore  del  coniuge  e  degli   orfani
          minorenni  e' liquidato, in via definitiva, dalle direzioni
          provinciali del tesoro.
             2.1. Per  le  Casse  pensioni  dipendenti  enti  locali,
          sanitari,  ed  insegnanti  degli istituti di previdenza, la
          retribuzione annua contributiva,  definita  dagli  articoli
          12,  13  e  14,  della  legge  11  aprile  1955, n. 379, e'
          costituita   dalla   somma   degli   emolumenti   fissi   e
          continuativi  dovuti  come  remunerazione  per  l'attivita'
          lavorativa.
             3. La Direzione generale degli istituti  di  previdenza,
          per   la   definizione   dei  provvedimenti  concernenti  i
          trattamenti  di  quiescenza  degli  iscritti   alle   casse
          pensioni  amministrate, accerta i periodi di servizio e gli
          emulumenti  corrisposti  quale  trattamento  economico   di
          attivita', sulla base di apposita certificazione degli enti
          datori  di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro
          un mese dalla data di cessazione dal servizio.
             4. Quando la prestazione venga  erogata  sulla  base  di
          inesatta  certificazione la prestazione stessa e' annullata
          o rideterminata nella misura effettivamente spettante e  la
          somma  indebitamente  erogata  puo' essere recuperata senza
          tener   conto   dei   limiti   stabiliti   dalle    vigenti
          disposizioni.  Resta ferma, in tal caso, la responsabilita'
          dell'ente  datore  di   lavoro   che   ha   rilasciato   la
          certificazione.
             4.1.  Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i
          provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione
          dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi  decorrenza
          posteriore al 1 gennaio 1975".
             - Per il titolo della legge 7 febbraio 1979, n. 29, vedi
          precedente nota all'art. 1.