Art. 16. 
                  (Indennita' integrativa speciale) 
 
1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25
marzo  1983,  n.  79,  che  prevedono   la   misura   dell'indennita'
integrativa speciale da corrispondere in aggiunta  alla  pensione  in
ragione di  un  quarantesimo  per  ogni  anno  di  servizio  utile  a
pensione,  devono  intendersi  non  applicabili  nei  confronti   dei
lavoratori che si avvalgono della facolta' prevista  dall'articolo  6
del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  791,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dall'articolo 4
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, di  proseguire  il  rapporto  di
lavoro oltre il sessantesimo  anno  di  eta'  e  che  successivamente
chiedono  il  collocamento  a  riposo  prima   del   compimento   del
sessantacinquesimo anno di eta'. 
 
          Note all'art. 16:
             - Il testo dell'art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni, con la legge 25
          marzo 1983, n. 79, concernente "Misure per il  contenimento
          del  costo  del lavoro e per favorire l'occupazione", e' il
          seguente:
             "Art. 10 (Nuovi trattamenti per  i  casi  di  quiescenza
          anticipata).      -   Per   il   personale  avente  diritto
          all'indennita' integrativa speciale di cui  alla  legge  27
          maggio  1959,  n.  324,  e successive modificazioni, che ha
          presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  la  misura  della
          indennita'   stessa   da  corrispondere  in  aggiunta  alla
          pensione  o  assegno  e'  determinata  in  ragione  di   un
          quarantesimo  per  ogni anno di servizio, utile ai fini del
          trattamento  di  quiescenza,  dell'importo  dell'indennita'
          stessa  spettante al personale collocato in pensione con la
          massima anzianita'  di  servizio.  Qualora  siano  previste
          norme  con  differenti  anzianita'  massime di servizio, la
          frazione sara'  ad  esso  proporzionata.  Resta  ferma  nei
          confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma
          delle  ferrovie  dello  Stato  l'applicazione  dell'art. 2,
          della legge 22 dicembre 1980, n. 885.
             E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo  di  L.  448.554
          lorde  mensili  pari  all'indennita'  integrativa  speciale
          spettante per effetto del decreto del Ministro  del  tesoro
          in data 22 novembre 1982.
             La  differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa
          speciale dovuta, in proporzione all'anzianita' di  servizio
          utile  ai  fini  di  pensione,  al  personale  cessato  dal
          servizio dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  e  l'importo  indicato  nel  comma  precedente  e'
          conservata a titolo di assegno personale  riassorbibile  in
          sede     delle     successive     variazioni    trimestrali
          dell'indennita' medesima.
             Le  variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono
          attribuite   per   l'intero   importo   dalla   data    del
          raggiungimento  dell'eta'  di  pensionamento  da  parte del
          titolare della pensione, ovvero dalla  data  di  decorrenza
          della pensione di riversibilita' a favore dei superstiti.
             Per  le  pensioni  attribuite  ai  sensi del terzo comma
          dell'art. 42, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 dicembre 1973, n.  1092, aventi decorrenza dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la decorrenza
          stessa e' differita al termine del periodo  di  tempo  pari
          all'aumento   di  servizio  utile  concesso,  ai  fini  del
          conseguimento dell'anzianita' minima, ed in ogni  caso  non
          oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'.
             Al   personale   di  cui  al  comma  precedente  che  ha
          presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  con
          decorrenza a far tempo dalla data stessa, e' data facolta',
          purche' sia ancora in servizio, di chiedere, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  decreto   medesimo,   la   revoca   delle
          dimissioni   anche   quando   sia   divenuto   efficace  il
          provvedimento di cessazione dal servizio,  con  conseguente
          continuita' a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.
             Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in
          applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
          si  applicano  le  norme  sui  divieti  di  cumulo previsti
          dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
             - Il testo dell'art. 6 del D.L.  22  dicembre  1981,  n.
          791,  convertito  in legge, con modificazioni, con la legge
          26  febraio  1982,  n.  54,  concernente  "Disposizioni  in
          materia previdenziale", e' il seguente:
             "Art.  6.  -  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  ed  alle  gestioni  sostitutive,  esclusive  ed
          esonerative della medesima, i quali non  abbiano  raggiunto
          l'anzianita'   contributiva   massima  utile  prevista  dai
          singoli ordinamenti, possono optare di  continuare  a  pre-
          stare  la  loro  opera  fino  al  perfezionamento  di  tale
          requisito  o  per  incrementare   la   propria   anzianita'
          contributiva   e  comunque  non  oltre  il  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di  eta',  sempreche'  non  abbiano
          ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
          carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
          esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
             L'esercizio  della  facolta'  di cui al comma precedente
          deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei  mesi
          prima della data di conseguimento dei diritto alla pensione
          di vecchiaia.
             Per  gli  assicurati  che alla data di entrata in vigore
          del presente decreto prestano ancora attivita'  lavorativa,
          pur  avendo  maturato  i  requisiti  per avere diritto alla
          pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione  al
          datore  di  lavoro  di  cui  al  comma  precedente.    Tale
          disposizione  si applica anche agli assicurati che maturano
          i requisiti previsti  entro  i  sei  mesi  successivi  alla
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto. In tal caso la
          comunicazione al datore di lavoro  deve  essere  effettuata
          non  oltre  la  data  in  cui  i predetti requisiti vengono
          maturati.
             Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di
          cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati,  si
          applicano  le  disposizioni  della legge 15 luglio 1966, n.
          604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
             Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui
          ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia  decorre  dal
          primo giorno del mese succesivo a quello nel quale e' stata
          presentata la domanda.
             Nel  caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo
          comma, la cessazione del rapporto di  lavoro  per  avvenuto
          raggiungimento  del requisito di anzianita' contributiva di
          cui al comma stesso avviene, in ogni caso,  senza  obblighi
          di preavviso per alcuna delle parti".
             -  Il  testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n.
          903, concernente "Parita' di trattamento tra uomini e donne
          in materia di lavoro", e' il seguente:
             "Art. 4. - Le lavoratrici,  anche  se  in  possesso  dei
          requisiti  per  aver  diritto  alla  pensione di vecchiaia,
          possono optare di continuare a prestare la loro opera  fino
          agli  stessi  limiti  di  eta'  previsti  per gli uomini da
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e  contrattuali,
          previa  comunicazione  al  datore  di lavoro da effettuarsi
          almeno tra mesi prima della  data  di  perfezionamento  del
          diritto alla pensione di vecchiaia.
             Per  le  lavoratrici  che alla data di entrata in vigore
          della presente legge prestino ancora  attivita'  lavorativa
          pur  avendo  maturato  i  requisiti  per  aver diritto alla
          pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione  al
          datore di lavoro di cui al comma precedente.
             La  disposizione  di cui al primo comma si applica anche
          alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro  i
          tre  mesi  successivi alla entrata in vigore della presente
          legge. In tal caso la comunicazione  al  datore  di  lavoro
          dovra'  essere  effettuata  non  oltre  la  data  in  cui i
          predetti requisiti vengono maturati.
             Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti  si  applicano
          alle  lavoratrici  le  disposizioni  della  legge 15 luglio
          1966, n. 604, e successive modifiche  ed  integrazioni,  in
          deroga all'articolo 11 della legge stessa".