Art. 16. (Indennita' integrativa speciale) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, che prevedono la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile a pensione, devono intendersi non applicabili nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di eta' e che successivamente chiedono il collocamento a riposo prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 marzo 1983, n. 79, concernente "Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione", e' il seguente: "Art. 10 (Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata). - Per il personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennita' stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno e' determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianita' massime di servizio, la frazione sara' ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'art. 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 885. E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo di L. 448.554 lorde mensili pari all'indennita' integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982. La differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianita' di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennita' medesima. Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'eta' di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilita' a favore dei superstiti. Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 42, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa e' differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianita' minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, e' data facolta', purche' sia ancora in servizio, di chiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuita' a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro. Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153". - Il testo dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 febraio 1982, n. 54, concernente "Disposizioni in materia previdenziale", e' il seguente: "Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a pre- stare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento dei diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa. Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese succesivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". - Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro", e' il seguente: "Art. 4. - Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tra mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attivita' lavorativa pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovra' essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa".