Art. 17. 
                              (Orfani) 
 
1.  Hanno  diritto  al  trattamento  di  quiescenza  indiretto  o  di
riversibilita' gli orfani  minorenni  del  dipendente  iscritto  alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonche'
gli orfani maggiorenni  assolutamente  e  permanentemente  inabili  a
qualsiasi proficuo lavoro  o  in  eta'  superiore  a  sessanta  anni,
conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti. 
2. Ai fini  del  trattamento  previsto  dal  presente  articolo  sono
equiparati  ai  minorenni  gli   orfani   maggiorenni   iscritti   ad
universita' o ad istituti superiori equiparati per  tutta  la  durata
del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il  ventiseiesimo
anno di eta'. 
3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali,  riconosciuti
o giudizialmente dichiarati, gli  affiliati,  qualora  non  vi  siano
figli legittimi  o  legittimati  aventi  diritto  al  trattamento  di
quiescenza,  ed  i  figli  adottivi,   sempreche'   la   domanda   di
affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o  dal
pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'.