Art. 2. (Requisito per il diritto a pensione) 1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. 2. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per l'acquisto o il mantenimento del diritto, indiretto o di riversibilita'. 3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82.
Note all'art. 2: - Per il titolo del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, vedi precedente nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82, concernente "Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennita' integrativa speciale", e' il seguente: "Art. 1. - L'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e suc- cessive modificazioni e integrazioni, viene estesa a partire dal 1 gennaio 1984 alle pensioni dello Stato pagabili all'estero".