Art. 2. 
                (Requisito per il diritto a pensione) 
 
1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza,  si
applicano le norme di cui al testo unico approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni. 
2. La cittadinanza italiana non costituisce, per  gli  iscritti  alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza e per i loro  superstiti,
un requisito per l'acquisto o il mantenimento del diritto,  indiretto
o di riversibilita'. 
3. Ai titolari di trattamenti di  quiescenza  a  carico  delle  Casse
pensioni degli istituti di  previdenza  si  applica  la  disposizione
prevista dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82. 
 
          Note all'art. 2:
             - Per il titolo del D.P.R. 29 dicembre  1973,  n.  1092,
          vedi precedente nota all'art. 1.
             -  Il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82,
          concernente "Abrogazione delle disposizioni che escludono i
          pensionati  statali  residenti  all'estero  dal  diritto  a
          percepire   l'indennita'   integrativa   speciale",  e'  il
          seguente:
             "Art. 1. - L'indennita' integrativa speciale di cui agli
          articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324,  e  suc-
          cessive   modificazioni  e  integrazioni,  viene  estesa  a
          partire dal  1  gennaio  1984  alle  pensioni  dello  Stato
          pagabili all'estero".