Art. 20. (Ricorsi amministrativi) 1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza hanno facolta' di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva. 2. Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi e deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale. 3. La deliberazione del consiglio di amministrazione e' provvedimento definitivo. 4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295; 28 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; nonche' 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.
Note all'art. 20: - L'art. 19 del D.Lgt. n. 295/1917 disciplinava il ricorso dell'ufficiale giudiziario avverso i provvedimenti di iscrizione alla Cassa o di imposizione dei contributi. - L'art. 28 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, concernente (vedi precedente nota all'art. 4), disciplinava il ricorso degli impiegati degli enti locali nella materia di iscrizione alla Cassa e di imposizione dei contributi. - L'art. 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 10), si occupava dei ricorsi degli iscritti alla Cassa sanitari avverso i provvedimenti di iscrizione o di imposizione dei contributi. - L'art. 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente "Ordinamento del monte-pensioni per gli insegnanti elementari", si occupava del ricorso degli insegnanti nella suddetta materia.