Art. 20. 
                      (Ricorsi amministrativi) 
 
1. Gli enti o gli iscritti alle  Casse  pensioni  degli  istituti  di
previdenza hanno  facolta'  di  inoltrare  ricorso  al  consiglio  di
amministrazione degli istituti  medesimi  per  questioni  concernenti
l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva. 
2. Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi  e
deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni
dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale  dei  contributi  o
dalla data di ricezione  della  lettera  raccomandata  relativa  alla
comunicazione di merito della Direzione generale. 
3. La deliberazione del consiglio di amministrazione e' provvedimento
definitivo. 
4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del
testo unico delle leggi sulla Cassa di  previdenza  per  le  pensioni
agli ufficiali giudiziari, approvato con  decreto  luogotenenziale  7
gennaio 1917, n. 295; 28 dell'ordinamento della Cassa  di  previdenza
per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9  gennaio
1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; nonche' 23  della
legge 6 febbraio 1941, n. 176. 
 
          Note all'art. 20:
             -  L'art.  19  del  D.Lgt.  n.  295/1917 disciplinava il
          ricorso dell'ufficiale giudiziario avverso i  provvedimenti
          di iscrizione alla Cassa o di imposizione dei contributi.
              -   L'art.   28  del  R.D.L.  3  marzo  1938,  n.  680,
          concernente (vedi precedente nota all'art. 4), disciplinava
          il ricorso degli impiegati degli enti locali nella  materia
          di iscrizione alla Cassa e di imposizione dei contributi.
              -  L'art. 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (per il
          titolo vedi precedente nota all'art. 10), si  occupava  dei
          ricorsi  degli  iscritti  alla  Cassa  sanitari  avverso  i
          provvedimenti  di   iscrizione   o   di   imposizione   dei
          contributi.
              -  L'art.  23  della  legge  6  febbraio  1941, n. 176,
          concernente  "Ordinamento  del   monte-pensioni   per   gli
          insegnanti  elementari",  si  occupava  del  ricorso  degli
          insegnanti nella suddetta materia.