Art. 21. 
                      (Contratti di locazione) 
 
1. I contratti attivi di locazione di immobili urbani  di  proprieta'
delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono sottoposti  al
preventivo  parere  del  Consiglio   di   Stato   qualora   l'importo
complessivo del canone, riferito alla  durata  contrattuale,  sia  di
valore non inferiore a lire seicento milioni. 
2. Tale limite di somma si  adeguera'  al  1  gennaio  di  ogni  anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente  legge  alle
variazioni dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente,  e  accertate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).