Art. 23. (Convenzioni) 1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle Casse stesse al fine di accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione. 2. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.