Art. 23. 
                            (Convenzioni) 
 
1. Le Casse  pensioni  degli  istituti  di  previdenza  e  l'Istituto
nazionale  assistenza  dipendenti  enti   locali   (INADEL)   possono
stipulare  convenzioni  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   di
competenza delle Casse stesse al fine di accelerare il disbrigo delle
pratiche di pensione. 
2. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del  tesoro
di concerto con il Ministro dell'interno.