Art. 25. (Ruolo periferico, servizio ispettivo e servizio statistico-attuariale) 1. Al fine di adeguare le strutture e l'organizzazione ad un rapido ed efficiente espletamento dei compiti attribuiti alla Direzione generale degli istituti di previdenza, e' istituito il ruolo degli uffici periferici degli istituti di previdenza di cui al comma 1 dell'articolo 24. 2. L'organico di tali uffici provinciali e' costituito da milleseicento unita', delle quali venti con qualifica dirigenziale, che vanno ad incrementare le dotazioni organiche cumulative del personale e dei dirigenti dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro. 3. Gli uffici periferici degli istituti di previdenza situati nelle citta' sedi delle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, sono organizzati in divisioni alle quali sono preposti primi dirigenti. 4. Nell'ambito della Direzione generale degli istituti di previdenza vengono altresi' istituiti, alle dirette dipendenze del direttore generale, il servizio ispettivo ed il servizio statistico-attuariale, ai quali sono conferiti gli attuali posti di qualifica dirigenziale con funzioni, rispettivamente ispettive e di attuario della Direzione generale medesima. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono stabiliti: a) il numero, i compiti e l'articolazione organizzativa degli uffici centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro; b) le attribuzioni del servizio ispettivo e del servizio statistico- attuariale e le relative modolita' di esercizio; c) i criteri e le modalita' per l'indizione di concorsi pubblici, anche su base regionale e interregionale, per la copertura dei posti disponibili dopo l'assegnazione del personale ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 con esclusione, comunque, dei posti di qualifica dirigenziale; d) i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche funzionali e relativi profili professionali, da assegnare ai diversi uffici centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, compresi il servizio ispettivo e il servizio statistico- attuariale; e) l'autorizzazione ad istituire sedi distaccate al fine di articolare la presenza sul territorio nazionale in relazione alle esigenze dell'utenza. 5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo rimangono a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 26 settembre 1985, concernente "Organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro", e' il seguente: "Art. 4 (Direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori). - Le direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori sono quelle aventi sede nelle citta' di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia, Verona". - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministro, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".