Art. 25. 
(Ruolo     periferico,     servizio     ispettivo     e      servizio
                       statistico-attuariale) 
 
1. Al fine di adeguare le strutture e l'organizzazione ad  un  rapido
ed efficiente espletamento  dei  compiti  attribuiti  alla  Direzione
generale degli istituti di previdenza, e' istituito  il  ruolo  degli
uffici periferici degli istituti di previdenza  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 24. 
2.  L'organico  di  tali  uffici   provinciali   e'   costituito   da
milleseicento unita', delle quali venti con  qualifica  dirigenziale,
che vanno ad  incrementare  le  dotazioni  organiche  cumulative  del
personale e dei dirigenti dei ruoli dell'amministrazione  centrale  e
periferica del tesoro. 
3. Gli uffici periferici degli istituti di previdenza  situati  nelle
citta' sedi delle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti
superiori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
237 dell'8 ottobre 1985, sono organizzati  in  divisioni  alle  quali
sono preposti primi dirigenti. 
4. Nell'ambito della Direzione generale degli istituti di  previdenza
vengono altresi' istituiti, alle  dirette  dipendenze  del  direttore
generale, il servizio ispettivo ed il servizio statistico-attuariale,
ai quali sono conferiti gli attuali posti di  qualifica  dirigenziale
con funzioni, rispettivamente ispettive e di attuario della Direzione
generale medesima. 
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa  delibera
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono
stabiliti: 
a) il numero, i compiti e l'articolazione organizzativa degli  uffici
centrali e periferici della  Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza, provvedendo alle conseguenti  modifiche  dell'ordinamento
dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro; 
b) le attribuzioni del servizio ispettivo e del servizio  statistico-
attuariale e le relative modolita' di esercizio; 
c) i criteri e le modalita' per  l'indizione  di  concorsi  pubblici,
anche su base regionale e interregionale, per la copertura dei  posti
disponibili dopo l'assegnazione del personale ai sensi  del  comma  3
dell'articolo 24 con esclusione, comunque,  dei  posti  di  qualifica
dirigenziale; 
d) i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche funzionali  e
relativi  profili  professionali,  da  assegnare  ai  diversi  uffici
centrali e periferici della  Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza, compresi il servizio ispettivo e il servizio  statistico-
attuariale; 
e)  l'autorizzazione  ad  istituire  sedi  distaccate  al   fine   di
articolare la presenza sul territorio  nazionale  in  relazione  alle
esigenze dell'utenza. 
5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo  rimangono  a
carico  del  bilancio  delle  Casse  pensioni   degli   istituti   di
previdenza. 
 
          Note all'art. 25:
             -  Il  testo  dell'art.  4 del D.P.R. 26 settembre 1985,
          concernente "Organizzazione della  Direzione  generale  dei
          servizi    periferici    del    tesoro    e   modificazioni
          all'ordinamento della Direzione generale del tesoro", e' il
          seguente:
             "Art. 4  (Direzioni  provinciali  del  tesoro  rette  da
          dirigenti superiori). - Le direzioni provinciali del tesoro
          rette  da dirigenti superiori sono quelle aventi sede nelle
          citta'  di  Ancona,  Bari,  Bologna,   Cagliari,   Catania,
          Catanzaro,   Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Milano,  Napoli,
          Padova, Palermo, Perugia, Roma, Salerno,  Torino,  Trieste,
          Venezia, Verona".
             -  Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, concernente "Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministro, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".