Art. 26. 
      (Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti) 
 
1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di  previdenza,  su
proposta del direttore generale, varia il saggio di  interesse  delle
sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio  di  cui  alla
legge  19  ottobre  1956,  n.  1224,  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 novembre  1932,  n.  1467,
convertito  dalla  legge  3  aprile  1933,  n.  442,   e   successive
modificazioni,  nonche'  le  modalita'  di  riscossione  della  quota
mensile ceduta dal mutuatario. 
2. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono autorizzate ad
erogare a favore dei propri iscritti: 
a)  piccoli  prestiti  d'importo  corrispondente  al   doppio   della
retribuzione cotributiva mensile; 
b) mutui ipotecari a tassi agevolati; 
c) mutui e prestiti a tassi  agevolati  per  finalita'  di  interesse
sociale. 
3. Modalita', condizioni, saggi d'interesse  ed  importi  massimi  da
destinare alle suddette operazioni sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro   del   tesoro,   su   deliberazione   del   consiglio    di
amministrazione degli istituti di previdenza. 
 
          Note all'art. 26:
             -  La  legge  19  ottobre  1956,  n.  1224,  reca  norme
          concernenti  "Sovvenzioni, contro cessione del quinto della
          retribuzione, a favore  degli  iscritti  agli  istituti  di
          previdenza presso il Ministero del tesoro".
             -  Il  testo dell'art. 1 del R.D.L. 10 novembre 1932, n.
          1467, convertito in legge dalla legge  3  aprile  1933,  n.
          442,  concernente  "Disciplina  delle facolta' di revisione
          dei saggi d'interesse attivi e passivi della Cassa depositi
          e prestiti e di quelli del risparmio postale  a  libretti",
          e' il seguente:
             "Art.  1.  - E' data facolta' al Ministro per le finanze
          su proposta del direttore generale della Cassa  depositi  e
          prestiti e degli istituti di previdenza, udito il consiglio
          di  amministrazione  della Cassa stessa e sentito il parere
          della Commissione parlamentare  di  vigilanza,  di  variare
          quanto  occorra,  con  suo  decreto  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta Ufficiale del Regno,  il  saggio  d'interesse  sui
          depositi   della  Cassa  stessa  e  sulle  somme  che  essa
          concedera' a mutuo tanto sui fondi propri o delle  gestioni
          annesse quanto sui fondi degli istituti di previdenza.
             Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per
          l'agricoltura   e   le   foreste  e  col  Ministro  per  le
          comunicazioni, ha facolta', quando lo esigano le condizioni
          del mercato, di variare, con decreto da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta Ufficiale del Regno, la ragione dell'interesse sui
          depositi a libretto presso le Casse postali di risparmio.
             Le  variazioni  dei saggi d'interesse sui depositi della
          Cassa depositi e prestiti e sui  depositi  a  libretto  del
          risparmio  postale  hanno effetto dal primo giorno del mese
          successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
          Regno  del decreto ministeriale che le determina, su quelli
          effettuati  e  su  quelli  da  effettuarsi  dopo  la  detta
          pubblicazione.
            Le  variazioni  del  saggio  d'interesse  sui prestiti si
          applicano ai mutui per i quali alla data  di  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  Regno  del  decreto che le
          determina non vi sia ancora un provvedimento di concessione
          della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti  e
          degli  istituti  di  previdenza  vistato  dalla  Corte  dei
          conti".