Art. 26. (Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti) 1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, su proposta del direttore generale, varia il saggio di interesse delle sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con le modalita' previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442, e successive modificazioni, nonche' le modalita' di riscossione della quota mensile ceduta dal mutuatario. 2. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono autorizzate ad erogare a favore dei propri iscritti: a) piccoli prestiti d'importo corrispondente al doppio della retribuzione cotributiva mensile; b) mutui ipotecari a tassi agevolati; c) mutui e prestiti a tassi agevolati per finalita' di interesse sociale. 3. Modalita', condizioni, saggi d'interesse ed importi massimi da destinare alle suddette operazioni sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.
Note all'art. 26: - La legge 19 ottobre 1956, n. 1224, reca norme concernenti "Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro". - Il testo dell'art. 1 del R.D.L. 10 novembre 1932, n. 1467, convertito in legge dalla legge 3 aprile 1933, n. 442, concernente "Disciplina delle facolta' di revisione dei saggi d'interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretti", e' il seguente: "Art. 1. - E' data facolta' al Ministro per le finanze su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, udito il consiglio di amministrazione della Cassa stessa e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, di variare quanto occorra, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, il saggio d'interesse sui depositi della Cassa stessa e sulle somme che essa concedera' a mutuo tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse quanto sui fondi degli istituti di previdenza. Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le comunicazioni, ha facolta', quando lo esigano le condizioni del mercato, di variare, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, la ragione dell'interesse sui depositi a libretto presso le Casse postali di risparmio. Le variazioni dei saggi d'interesse sui depositi della Cassa depositi e prestiti e sui depositi a libretto del risparmio postale hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto ministeriale che le determina, su quelli effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione. Le variazioni del saggio d'interesse sui prestiti si applicano ai mutui per i quali alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto che le determina non vi sia ancora un provvedimento di concessione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza vistato dalla Corte dei conti".