Art. 28. 
                    (Anticipazioni fra le Casse) 
 
1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite
anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio  lordo  di
rendimento  dei  capitali  investiti  dagli  istituti  di  previdenza
risultante dagli  ultimi  rendiconti  per  i  quali  sia  intervenuto
giudizio di regolarita' della Corte dei Conti.