Art. 29. (Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza) 1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza e' presieduto dal Ministro del tesoro o da un suo delegato ed e' composto nel seguente modo: a) dal direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro; b) dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro; c) dal Ragioniere generale dello Stato; d) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; e) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione; f) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia; g) da sei consiglieri in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani, delle Regioni e delle aziende municipalizzate. I rappresentanti delle Regioni sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; h) da dodici consiglieri scelti tra nominativi di lavoratori in attivita' di servizio e di pensionati iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale; i) da due esperti in materia degli ordinamenti degli istituti di previdenza non dipendenti dagli istituti stessi. 2. Le funzioni di segretario capo e di segretario sono esercitate da due funzionari della direzione generale degli istituti di previdenza, aventi qualifica dirigenziale. 3. I consiglieri di cui alle lettere da c) a f) del comma 1 possono farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva amministrazione con qualifica dirigenziale. 4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. I consiglieri di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1 sono nominati ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro. 6. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale, il segretario capo ed il segretario. Stabilisce, inoltre, a carico del bilancio degli istituti di previdenza, le spese di qualsiasi spe- cie necessarie per il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi comprese quelle relative ai compensi spettanti ai consiglieri di cui alle lettere g), h), i) del comma 1 ed ai segretari.