Art. 29. 
     (Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza) 
 
1. Il consiglio di amministrazione degli istituti  di  previdenza  e'
presieduto dal Ministro del  tesoro  o  da  un  suo  delegato  ed  e'
composto nel seguente modo: 
a) dal direttore generale degli istituti di previdenza del  Ministero
del tesoro; 
b) dal vice direttore  generale  degli  istituti  di  previdenza  del
Ministero del tesoro; 
c) dal Ragioniere generale dello Stato; 
d) dal direttore generale dell'amministrazione civile  del  Ministero
dell'interno; 
e) dal direttore generale dell'istruzione  elementare  del  Ministero
della pubblica istruzione; 
f) dal direttore generale  dell'organizzazione  giudiziaria  e  degli
affari generali del Ministero di grazia e giustizia; 
g) da sei consiglieri in rappresentanza  dell'Associazione  nazionale
comuni italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani,  delle  Regioni  e  delle  aziende
municipalizzate. I rappresentanti delle Regioni sono designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto  1988,
n. 400; 
h) da dodici consiglieri  scelti  tra  nominativi  di  lavoratori  in
attivita' di servizio e di pensionati iscritti  alle  Casse  pensioni
degli  istituti  di  previdenza,   designati   dalle   organizzazioni
sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale; 
i) da due esperti in materia  degli  ordinamenti  degli  istituti  di
previdenza non dipendenti dagli istituti stessi. 
2. Le funzioni di segretario capo e di segretario sono esercitate  da
due funzionari della direzione generale degli istituti di previdenza,
aventi qualifica dirigenziale. 
3. I consiglieri di cui alle lettere da c) a f) del comma  1  possono
farsi rappresentare, in caso di  assenza  o  di  impedimento,  da  un
funzionario   della   rispettiva   amministrazione   con    qualifica
dirigenziale. 
4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate  a
maggioranza  di  voti.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. 
5. I consiglieri di cui alle lettere g), h) e i)  del  comma  1  sono
nominati ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro del tesoro. 
6. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale,
il segretario capo ed il segretario. Stabilisce,  inoltre,  a  carico
del bilancio degli istituti di previdenza, le spese di qualsiasi spe-
cie necessarie per il funzionamento del consiglio di amministrazione,
ivi comprese quelle relative ai compensi spettanti ai consiglieri  di
cui alle lettere g), h), i) del comma 1 ed ai segretari.