Art. 31. 
                        (Patronato sindacale) 
 
1. Gli istituti di patronato e di  assistenza  sociale,  riconosciuti
dal  Ministero  del  lavoro   e   della   previdenza   sociale,   per
l'adempimento dei compiti di cui  al  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,  n.  804,  hanno  diritto  di
svolgere, su un  piano  di  parita',  la  loro  attivita'  di  tutela
all'interno degli uffici della Direzione generale degli  istituti  di
previdenza, secondo le modalita' da stabilirsi con accordi sindacali. 
2. Ai rappresentanti degli istituti di patronato di cui  al  comma  1
devono essere assicurati locali per lo svolgimento delle attivita' di
tutela, le informazioni necessarie e la tempestivita' delle risposte,
anche destinando a  tali  compiti  unita'  di  personale  qualificato
dipendente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI