Art. 31. (Patronato sindacale) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parita', la loro attivita' di tutela all'interno degli uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza, secondo le modalita' da stabilirsi con accordi sindacali. 2. Ai rappresentanti degli istituti di patronato di cui al comma 1 devono essere assicurati locali per lo svolgimento delle attivita' di tutela, le informazioni necessarie e la tempestivita' delle risposte, anche destinando a tali compiti unita' di personale qualificato dipendente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI