Art. 4. 
                            (Iscrizioni) 
1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di  previdenza  per  le
pensioni agli  impiegati  degli  enti  locali,  approvato  con  regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9  gennaio
1939, n. 41, e' abrogato  a  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello di entrata in vigore  della  presente  legge.  Le
disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le
iscrizioni facoltative gia' verificatesi alla predetta data. 
2. A decorrere dal primo giorno  del  mese  successivo  a  quello  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  l'iscrizione  alle  Casse
pensioni degli istituti di previdenza  e'  estesa  ai  dipendenti,  a
qualunque titolo assunti, anche se adibiti  a  servizi  di  carattere
eccezionale  o  straordinario  ancorche'  l'assunzione  sia  a  tempo
determinato  o  a  titolo  di   supplenza   o   per   attivita'   non
istituzionali. 
3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria  o
in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o  istituti  tenuti
ad iscrivere il proprio personale alle Casse  pensioni  di  categoria
degli istituti di  previdenza,  e'  obbligatoriamente  iscritto  alla
Cassa per le pensioni ai  sanitari,  purche'  la  laurea  costituisca
requisito per il posto occupato nella carriera. 
4. Dal primo giorno dell'anno  successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti alla  Cassa
per le pensioni ai sanitari si applicano le disposizioni previste dal
terzo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177. 
5. Il personale  delle  scuole  materne  equiparate  della  provincia
autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo  1977,  n.
13, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e'  iscritto  alla
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore  della
presente legge, con ricongiunzione del servizio pregresso,  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 
 
          Note all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 21 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680,
          concernente  "Ordinamento  della Cassa di previdenza per le
          pensioni agli impiegati degli enti locali", e' il seguente:
             "Art. 21. - Gli impiegati iscritti alla cassa,  i  quali
          per  effetto del trasferimento dell'azienda municipalizzata
          o del servizio gia' tenuto in gestione diretta dagli  enti,
          passino   alla   dipendenza   di  privati  o  di  enti  non
          iscrivibili  alla  cassa,  hanno  la  facolta'  di  restare
          iscritti fino a che rimangano adibiti al medesimo servizio,
          sottoponendosi  al  pagamento  del  contributo proprio e di
          quello dell'ente, da commisurarsi sulla retribuzione  annua
          percepita  presso  gli  enti pubblici predetti all'atto del
          trasferimento  e  da  versarsi  direttamente  ed  in  unica
          soluzione alle sezioni di regia tesoreria provinciale entro
          il  31  dicembre  dell'anno cui il contributo si riferisce.
          Sui  contributi versati oltre detto termine sono dovuti gli
          interessi di mora al saggio legale.
             Eguale facolta' e' data, alle medesime  condizioni  agli
          impiegati  delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
          beneficienza i quali continuino a prestare servizio  presso
          l'ente  anche  dopo  che esso abbia perduto il carattere di
          istituzione  pubblica  di  assistenza  o  beneficienza,   o
          l'importo  delle  sue  entrate  effettive  ordinarie  siasi
          ridotto a meno di L. 25.000, salvo che in quest'ultimo caso
          l'ente, ai sensi dei precedenti articoli 14  e  15,  assuma
          l'onere del contributo di cui all'art. 24.
             La  stessa  facolta' ed alle medesime condizioni e' data
          agli   impiegati   iscritti   alla   cassa   che    passino
          volontariamente  al  servizio  di  privati  o  di  enti non
          iscrivibili, i quali esercitino un pubblico servizio.
             La  facolta'  di  cui  ai  commi  precedenti  dev'essere
          esercitata  entro  un anno dal verificarsi degli eventi ivi
          previsti, ovvero entro  un  anno  dalla  pubblicazione  del
          presente  ordinamento,  se  gli  eventi  siansi  verificati
          anteriormente. In quest'ultimo  caso  la  reiscrizione  non
          puo'  retrodatarsi  per  piu'  di  un  anno  dalla  data di
          presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di
          previdenza.
             Gli impiegati di cui ai primi  due  commi  del  presente
          articolo  che non si avvalgono della suaccennata facolta' o
          decadano dall'iscrizione, acquistano il diritto al rimborso
          dei contributi personali coi relativi interessi composti al
          saggio legale,  o,  qualora  abbiano  compiuto  il  periodo
          minimo di servizio rispettivamente prescritto, a conseguire
          l'indennita'  di cui al successivo art. 32 o la pensione di
          cui alla lettera a) dell'art. 33.
             Agli impiegati che, a causa del verificarsi degli eventi
          previsti  nel  primo  o  nel  secondo  comma  del  presente
          articolo,   cessino   dal   servizio,   si   applicano   le
          disposizioni del comma precedente. Tali  disposizioni  sono
          applicabili    anche    agli    impiegati   delle   aziende
          municipalizzate i quali cessino dal rapporto d'impiego  per
          la soppressione dell'azienda.
             Agli  impiegati che, dopo il verificarsi degli eventi di
          cui nei primi due  commi  del  presente  articolo,  abbiano
          continuato    nell'iscrizione   alla   cassa,   e   cessino
          successivamente dal rapporto d'impiego ed  ai  loro  aventi
          causa  compete  il  rimborso dei contributi personali con i
          relativi interessi composti al saggio legale.  Qualora  gli
          impiegati   stessi   abbiano  compiuto  il  periodo  minimo
          rispettivamente prescritto, ad essi, o alle loro vedove  ed
          orfani,  spetta  il  diritto  all'indennita'  a  norma  dei
          successivi articoli 32 e 37,  o  alla  pensione  giusta  la
          lettera a) dell'art. 33 e all'art. 38.
             Agli  impiegati  che  si siano avvalsi della facolta' di
          cui al terzo comma del presente articolo, alle loro  vedove
          ed  orfani  si  applica il disposto della seconda parte del
          comma precedente".
             -  Il  testo del terzo comma dell'art. 26 della legge 29
          aprile  1976,  n.  177,  concernente  "Collegamento   delle
          pensioni   del   settore   pubblico   alla  dinamica  delle
          retribuzioni. Miglioramento del trattamento  di  quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni
          degli istituti di previdenza", e' il seguente: "Con effetto
          dal 1 gennaio 1976, per gli iscritti  alla  Cassa  pensioni
          dipendenti  enti  locali ed alla Cassa pensioni insegnanti,
          la retribuzione annua  contributiva  in  nessun  caso  puo'
          essere   considerata  inferiore  a  L.  400.000,  aumentata
          dell'importo dell'indennita' integrativa  speciale  di  cui
          all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
          modificazioni.  L'ente si rivale verso il dipendente per il
          contributo personale riferito alla  effettiva  retribuzione
          annua percepita".
             -  Il  testo dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n.
          29 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 1),  e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  - In alternativa all'esercizio della facolta'
          di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa
          far  valere  periodi   di   iscrizione   nell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  ovvero  in  forme
          obbligatorie  di  previdenza sostitutive dell'assicurazione
          generale obbligatoria predetta o  che  abbiano  dato  luogo
          all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero
          nelle  gestioni  speciali per i lavoratori autonomi gestite
          dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini  del
          diritto   e   della   misura   di   un'unica  pensione,  la
          ricongiunzione presso la gestione in cui  risulti  iscritto
          all'atto  della  domanda,  ovvero presso una gestione nella
          quale possa far valere almeno otto  anni  di  contribuzione
          versata  in  costanza di effettiva attivita' lavorativa, di
          tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e
          figurativa  dei  quali  sia  titolare.  Per  i   lavoratori
          autonomi  restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
          1, quarto comma.
             La gestione o le gestioni  interessate  trasferiscono  a
          quella  in  cui  opera  la  ricongiunzione  l'ammontare dei
          contributi di  loro  pertinenza  maggiorati  dell'interesse
          composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
             La  gestione assicurativa presso la quale si effettua la
          ricongiunzione delle posizioni assicurative pone  a  carico
          del   richiedente   il  cinquanta  per  cento  della  somma
          risultante dalla  differenza  tra  la  riserva  matematica,
          determinata  in  base  ai  criteri  e  alle  tabelle di cui
          all'articolo 13 della legge  12  agosto  1962,  n.    1338,
          necessaria   per  la  copertura  assicurativa  relativa  al
          periodo  utile  considerato,  e  le  somme  versate   dalla
          gestione  o  dalle  gestioni assicurative a norma del comma
          precedente.
             Il pagamento della somma di  cui  al  comma  precedente,
          puo'  essere  effettuato,  su domanda, in un numero di rate
          mensili  non  superiore   alla   meta'   delle   mensilita'
          corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione
          di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
             Il  debito  residuo  al  momento  della decorrenza della
          pensione  potra'  essere   recuperato   ratealmente   sulla
          pensione  stessa, fino al raggiungimento del numero di rate
          indicato nel comma precedente. E' comunque fatto  salvo  il
          trattamento   previsto   per  la  pensione  minima  erogata
          dall'INPS.
             Sono  fatte  salve  le  condizioni  di  rateazione  piu'
          favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali".