Art. 7. (Riscatti) 1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio. 2. Sono revocati d'ufficio i provvedimenti di rigetto adottati alla data di entrata in vigore della presente legge motivati con riferimento alla circostanza che la domanda di riscatto e' stata presentata durante il periodo di aspettativa per motivi di famiglia. 3. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine di cui al comma 1, la domanda puo' essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte. 4. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda di riscatto di cui al comma 1 dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza. 5. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella di spedizione. 6. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente. 7. L'iscritto che non trasmette la documentazione richiesta e' diffidato ad adempiere entro il termine perentorio di novanta giorni. In caso di inadempienza, la domanda di riscatto e' respinta.