Art. 7. 
                             (Riscatti) 
 
1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni
degli istituti di previdenza, in costanza  del  rapporto  di  impiego
ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data  della
cessazione definitiva dal servizio. 
2. Sono revocati d'ufficio i provvedimenti di rigetto  adottati  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  motivati   con
riferimento alla circostanza che la  domanda  di  riscatto  e'  stata
presentata durante il periodo di aspettativa per motivi di famiglia. 
3. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro  il  termine  di
cui al comma 1, la domanda  puo'  essere  presentata  dai  superstiti
aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni  dalla
data di morte. 
4. I dipendenti  non  di  ruolo  possono  presentare  la  domanda  di
riscatto di cui al comma 1 dopo almeno un  anno  di  iscrizione  alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza. 
5. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata,  come
data di presentazione si considera quella di spedizione. 
6. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente. 
7. L'iscritto  che  non  trasmette  la  documentazione  richiesta  e'
diffidato ad adempiere entro il termine perentorio di novanta giorni. 
In caso di inadempienza, la domanda di riscatto e' respinta.