Art. 8. (Periodi riscattabili) 1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, purche' il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto: a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali; b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualita' di assistente volontario nelle universita', per l'intera durata del periodo di servizio prestato. 3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto. 4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che siano stati collocati nella posizione di aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a riscattare tale periodo di aspettativa al fine del trattamento di quiescenza. 5. Gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono ammessi a domanda, a riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta al diploma ovvero alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera. 6. Sono altresi' ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 6-9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148.
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 6, 9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148, concernente "Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128", e', rispettivamente, il seguente: "Art. 6. - L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente: 'Art. 71 (Tirocinio pratico a ispettore sanitario). - Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina'". "Art. 9. - L'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente: 'Art. 74 (Tirocinio pratico ad assistente). - Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina. La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia e' di un anno'". "Art. 26. - L'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente: 'Art. 94 (Tirocinio pratico a farmacista). - Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina'".