Art. 8. 
                       (Periodi riscattabili) 
 
1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, purche'  il  relativo  diploma
sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto: 
a) gli anni di studio corrispondenti alla  durata  legale  dei  corsi
delle scuole universitarie dirette a fini speciali; 
b) i periodi, non inferiori ad un anno,  corrispondenti  alla  durata
legale  dei  corsi  di  formazione  professionale,  seguiti  dopo  il
conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore
e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle  province  autonome
di Trento e di Bolzano. 
2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualita'  di
assistente volontario nelle  universita',  per  l'intera  durata  del
periodo di servizio prestato. 
3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i  periodi  di  iscrizione  ad
albi  professionali,   esclusivamente   per   il   numero   di   anni
esplicitamente richiesti come condizione necessaria per  l'ammissione
al posto ricoperto. 
4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che
siano stati collocati  nella  posizione  di  aspettativa  per  motivi
sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle
Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a riscattare tale  periodo  di
aspettativa al fine del trattamento di quiescenza. 
5. Gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti  degli  enti
locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle
scuole elementari parificate sono ammessi a domanda, a  riscattare  i
periodi corrispondenti  alla  durata  legale  di  corsi  speciali  di
perfezionamento il cui diploma sia stato richiesto,  in  aggiunta  al
diploma  ovvero  alla  laurea,  quale   condizione   necessaria   per
l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera. 
6. Sono altresi' ammessi a riscatto i periodi  di  tirocinio  pratico
per i sanitari ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74  e  94
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo  1969,  n.  130,
come sostituiti rispettivamente dagli articoli 6-9 e 26  della  legge
18 aprile 1975, n. 148. 
 
          Note all'art. 8:
             -  Il  testo  degli  articoli  6,  9 e 26 della legge 18
          aprile   1975,   n.       148,   concernente    "Disciplina
          sull'assunzione   del  personale  sanitario  ospedaliero  e
          tirocinio   pratico.   Servizio   del   personale   medico.
          Dipartimento.  Modifica  ed  integrazione  dei  decreti del
          Presidente della Repubblica 27 marzo  1969,  numeri  130  e
          128", e', rispettivamente, il seguente:
             "Art.  6.  -  L'art. 71 del decreto del Presidente della
          Repubblica  27  marzo  1969,  n.  130,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Art. 71 (Tirocinio pratico a ispettore sanitario). - Ai
          concorsi  per  ispettore  sanitario sono ammessi i sanitari
          che abbiano compiuto, con esito  favorevole,  sei  mesi  di
          tirocinio  pratico nella disciplina o che siano in possesso
          della libera docenza o specializzazione nella disciplina'".
             "Art.  9.  -  L'art. 74 del decreto del Presidente della
          Repubblica  27  marzo  1969,  n.  130,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Art.   74  (Tirocinio  pratico  ad  assistente).  -  Ai
          concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano
          compiuto, con  esito  favorevole,  sei  mesi  di  tirocinio
          pratico  nella  disciplina  o  che  siano in possesso della
          libera docenza o specializzazione nella disciplina.
             La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia e' di
          un anno'".
             "Art. 26. - L'art. 94 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  27  marzo  1969,  n.  130,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Art. 94 (Tirocinio pratico a farmacista). - Ai concorsi
          per  farmacista  sono  ammessi  i  sanitari   che   abbiano
          compiuto,  con  esito  favorevole,  sei  mesi  di tirocinio
          pratico nella disciplina o  che  siano  in  possesso  della
          libera docenza o specializzazione nella disciplina'".