Art. 2. 
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 730 milioni per l'anno 1991, in lire 750 milioni per
l'anno 1992 ed in lire 760 milioni a  decorrere  dall'anno  1993,  si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini  del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1991,
all'uopo utilizzando, quanto a lire 500 milioni  per  ciascuno  degli
anni 1991, 1992 e 1993, lo specifico accantonamento e, quanto a  lire
230 milioni per l'anno 1991, lire 250 milioni per l'anno 1992 e  lire
260 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento "Iniziative di enti  ed
organismi pubblici  e  privati  per  l'attuazione  di  interventi  di
promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  GASPARI, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI