Art. 2. Interventi di sostegno alle imprese turistiche 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana e' autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorita', i parametri, le modalita', le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonche' l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione. 3. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991. 4. Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, da ultimo prorogato dall'articolo 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. 5. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, e' autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 6. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in attuazione del programma all'uopo predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permamente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi previsto dal comma 5, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonche' interventi di carattere nazionale ed internazionale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 della gia' citata legge n. 217/1983 e' il seguente: "Art. 6 (Strutture ricettive). - Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi alpini. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in parti di stabile. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili servizi centralizzati. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina. I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani. In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettivita' turistica". - Il testo dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11, della legge n. 424/1989 (Misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) e' il seguente: "1. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli- Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991. 2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le societa', le cooperative e le societa' consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le societa', le cooperative e le societa' consortili, che gestiscono le attivita' di cui al comma 1 di proprieta' altrui, per le finalita' di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge. 3. (Omissis). 4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interesse erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni. 5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento. 6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attivita' turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, e' raddoppiato. E' altresi' raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. (Omissis). 8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attivita' ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nal comma 1, e' istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalita' di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalita' indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimita' dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale. 9. (Omissis). 10. Le iniziative per le quali e' prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge. 11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito puo' essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1". - La legge n. 158/1991 reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative"; in particolare l'art. 15, comma 1, dispone la proroga al 31 dicembre 1991 del termine relativo al completamento delle opere previste dall'art. 1, comma 1, della citata legge n. 424/1989. - Si trascrive l'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".