Art. 2. 
           Interventi di sostegno alle imprese turistiche 
  1. Al fine di sostenere la  ripresa  delle  attivita'  del  settore
turistico nei comuni costieri delle  regioni  Liguria  e  Toscana  e'
autorizzata per  il  1991  la  spesa  di  lire  22  miliardi  per  la
concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al
primo anno di erogazione  del  finanziamento,  per  mutui  di  durata
decennale  per  la  ristrutturazione  e  la  riqualificazione   delle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983,
n. 217, e per la realizzazione o  la  ristrutturazione  di  strutture
turistiche, ricreative e sportive comunque  di  supporto  all'offerta
turistica che vengano  completate  entro  il  termine  stabilito  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro del turismo e dello spettacolo,  da  emanarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Per  la
concessione dei contributi di cui al presente comma  si  applicano  i
commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre
1989, n. 424. 
  2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
proposta del Ministro del turismo  e  dello  spettacolo,  sentite  le
regioni  interessate  e   le   organizzazioni   di   categoria   piu'
rappresentative a  livello  nazionale  del  settore  turistico,  sono
individuati, entro quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, i comuni di cui al comma  1,  le  priorita',  i
parametri, le modalita', le procedure e i termini per la  concessione
dei benefici  previsti,  nonche'  l'ammontare  della  quota  posta  a
disposizione di ciascuna regione. 
  3.  Per  assicurare  la  prosecuzione  degli  interventi   di   cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre  1989,  n.  424,  e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991. 
  4. Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1
della  legge  30  dicembre  1989,  n.  424,   da   ultimo   prorogato
dall'articolo 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n.  158,  sono
disposte con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su
proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. 
  5. Per la realizzazione  di  interventi  urgenti  per  il  sostegno
dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei  paesi  generatori
della domanda turistica, e' autorizzata per il 1991 la spesa di  lire
8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato  ad  interventi  per  il
sostegno dell'immagine del turismo dei  territori  di  cui  al  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6  marzo
1978, n. 218. 
  6. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati  dal  Ministero
del turismo e  dello  spettacolo,  anche  per  il  tramite  dell'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT), in attuazione del programma
all'uopo predisposto dal Ministro del  turismo  e  dello  spettacolo,
sentita la Conferenza permamente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Gli  impegni
sullo  stanziamento  di  lire  8  miliardi  previsto  dal  comma   5,
eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991,  possono  essere
effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. 
  7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  lire  50  miliardi  per  l'anno   1991,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  per  il  1991,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 
217  del  1983,  recante  disciplina  quadro  del   turismo   nonche'
interventi di carattere nazionale ed internazionale". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 25 agosto 1991 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI, Presidente del 
                                   Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  6  della  gia'  citata legge n.
          217/1983 e' il seguente:
             "Art.  6  (Strutture  ricettive).   -   Sono   strutture
          ricettive  gli  alberghi,  i motels, i villaggi-albergo, le
          residenze turistico-alberghiere,  i  campeggi,  i  villaggi
          turistici,  gli  alloggi  agro-turistici,  gli  esercizi di
          affittacamere, le case e gli appartamenti per  vacanze,  le
          case  per  ferie,  gli  ostelli  per la gioventu', i rifugi
          alpini.
             Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico,
          a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
          vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in  uno
          o piu' stabili o in parti di stabile.
             I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la
          sosta    e   l'assistenza   delle   autovetture   o   delle
          imbarcazioni,  che  assicurano  alle  stesse   servizi   di
          riparazione e di rifornimento carburanti.
             I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area,
          forniscono  agli  utenti  di  unita' abitative dislocate in
          piu' stabili servizi centralizzati.
             Le   residenze   turistico-alberghiere   sono   esercizi
          ricettivi  aperti  al  pubblico,  a  gestione unitaria, che
          forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative
          arredate  costituite  da  uno  o  piu'  locali,  dotate  di
          servizio autonomo di cucina.
             I  campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico,
          a gestione unitaria, attrezzati su aree  recintate  per  la
          sosta  ed  il  soggiorno di turisti provvisti, di norma, di
          tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
             I villaggi turistici sono esercizi ricettivi  aperti  al
          pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
          per  la  sosta  ed  il soggiorno in allestimenti minimi, di
          turisti  sprovvisti,  di  norma,  di  mezzi   autonomi   di
          pernottamento.
             Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati
          rurali,   nei  quali  viene  dato  alloggio  a  turisti  da
          imprenditori agricoli.
             Sono esercizi di affittacamere le strutture composte  da
          non  piu'  di  sei  camere  ubicate  in  non  piu'  di  due
          appartamenti ammobiliati in uno stesso  stabile  nei  quali
          sono    forniti    alloggio   e,   eventualmente,   servizi
          complementari.
             Sono  case  e  appartamenti  per  vacanze  gli  immobili
          arredati  gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai
          turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel  corso
          di  una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non
          superiore ai tre mesi consecutivi.
             Sono case per ferie le  strutture  ricettive  attrezzate
          per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori
          di   normali   canali   commerciali,   da   enti  pubblici,
          associazioni o enti religiosi operanti senza fine di  lucro
          per  il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
          assistenziali, religiose, o sportive,  nonche'  da  enti  o
          aziende  per  il  soggiorno  dei  propri  dipendenti e loro
          familiari.
             Sono ostelli per la  gioventu'  le  strutture  ricettive
          attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
             Sono   rifugi   alpini   i   locali  idonei  ad  offrire
          ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri
          urbani.
             In rapporto alle specifiche caratteristiche ed  esigenze
          locali  le regioni possono individuare e disciplinare altre
          strutture destinate alla ricettivita' turistica".
             - Il testo dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11,
          della  legge  n.  424/1989  (Misure  di  sostegno  per   le
          attivita'   economiche   nelle   aree   interessate   dagli
          eccezionali  fenomeni   di   eutrofizzazione   verificatisi
          nell'anno 1989 nel mare Adriatico) e' il seguente:
             "1.  Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' del
          settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-
          Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche,  Abruzzo  e
          Molise,   interessati   dagli   eccezionali   fenomeni   di
          eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi
          nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi
          in forma attualizzata  al  primo  anno  di  erogazione  del
          finanziamento,   per  mutui  di  durata  decennale  per  la
          ristrutturazione  e  la  riqualificazione  delle  strutture
          ricettive  di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n.
          217, e  per  la  realizzazione  o  la  ristrutturazione  di
          strutture  turistiche,  ricreative  e  sportive comunque di
          supporto all'offerta turistica che vengano completate entro
          il 30 giugno 1991.
             2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma
          1 sono le imprese individuali, le societa', le  cooperative
          e   le  societa'  consortili.  Possono  essere  ammesse  ai
          contributi anche le imprese individuali,  le  societa',  le
          cooperative  e  le  societa'  consortili, che gestiscono le
          attivita' di cui al comma 1 di proprieta'  altrui,  per  le
          finalita'  di  cui  al  medesimo  comma  1,  in possesso di
          assenso  del  proprietario  debitamente  certificato  nelle
          forme di legge.
             3. (Omissis).
             4.  Ai  finanziamenti  concessi per la realizzazione dei
          programmi di investimento si  applica  un  tasso  annuo  di
          interesse  comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del
          40 per cento del tasso  di  riferimento  su  contributi  in
          conto  interesse  erogati dagli istituti di credito o dalle
          sezioni di credito speciali. L'importo  degli  investimenti
          ammissibile  non deve essere superiore a lire 2.500 milioni
          per  la   realizzazione   delle   strutture   di   supporto
          all'offerta  turistica  e  per  la  ristrutturazione  e  la
          riqualificazione delle strutture ricettive di cui al  comma
          1  ed  a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I
          finanziamenti non possono superare il 70  per  cento  della
          spesa  complessiva  per  la  realizzazione dei programmi di
          investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo
          sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire
          60 milioni.
             5. I programmi ammessi ai benefici di  cui  al  presente
          articolo   non   possono   fruire  di  finanziamenti  o  di
          incentivazioni  previsti  da  altre  leggi  a  carico   del
          bilancio  dello  Stato  o  di altri enti pubblici. Non sono
          ammessi al finanziamento quei progetti  che  alla  data  di
          presentazione  della domanda siano stati realizzati per una
          quota superiore al 30 per cento.
             6. Per le imprese artigiane situate nelle aree  previste
          dal   comma   1   e   strettamente  connesse  all'attivita'
          turistica,  limitatamente  alle  domande  di  finanziamento
          presentate  entro  il  31 dicembre 1990, il limite del fido
          massimo della concessione del contributo sugli interessi di
          cui al settimo comma dell'art. 34  della  legge  25  luglio
          1952,  n. 949, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge
          24  dicembre  1974,  n.  713,  e'  raddoppiato. E' altresi'
          raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in
          conto interessi di cui all'art. 37 della  legge  25  luglio
          1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.
             7. (Omissis).
             8.  Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti
          i  comuni  costieri,  predispone  un   programma   per   la
          riqualificazione  delle  attivita' ricettive e turistiche e
          una valutazione di impatto ambientale del  programma  entro
          il  28  febbraio  1990.  In  caso  di inadempienza entro il
          termine sopra indicato  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  o per sua delega il Ministro del turismo e dello
          spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti  di  cui
          al  presente  comma. Nell'ambito delle regioni indicate nal
          comma 1, e' istituita una conferenza di servizi, presieduta
          dal presidente della giunta regionale,  cui  partecipano  i
          rappresentanti  di  tutte  le  amministrazioni  dello Stato
          competenti in materia, presenti nell'ambito regionale,  dei
          comuni  e  degli  enti  comunque tenuti ad adottare atti di
          intesa,  nonche'  a  rilasciare   pareri,   autorizzazioni,
          approvazioni,  nulla  osta  previsti  dalle leggi statali e
          regionali. Il presidente della giunta regionale esamina  le
          domande  e  i relativi progetti presentati alla regione per
          le finalita' di cui al comma 1, sulla base  dei  criteri  e
          dei  parametri  fissati con le modalita' indicate nel comma
          9. La  conferenza,  anche  nelle  more  dell'esercizio  del
          controllo  sugli  atti  da  parte  dei  competenti comitati
          regionali, valuta le domande ed i  progetti  esecutivi  che
          devono  essere  compatibili con il programma definito dalla
          regione e devono essere corredati da una relazione  tecnica
          e  si  esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai
          vincoli  archeologici,  ambientali,  storici,  artistici  e
          territoriali,  su  di  essi  entro  quindici  giorni  dalla
          convocazione,  apportando,  ove  occorrano,  le   opportune
          modifiche ai progetti senza che cio' comporti la necessita'
          di   ulteriori   deliberazioni   per  quanto  concerne  gli
          interventi degli  enti  locali.    La  conferenza  verifica
          altresi'    il   rispetto   delle   normative   concernenti
          l'abolizione      delle      barriere      architettoniche.
          L'approvazione  assunta  all'unanimita'  dei  componenti la
          conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di  intesa,
          i  pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta
          previsti dalle leggi statali e  regionali.  Gli  interventi
          sono  approvati,  entro  il termine fissato dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  9,
          dalle   rispettive   regioni,  ai  fini  della  conseguente
          erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente
          della giunta regionale.
             9. (Omissis).
             10.  Le  iniziative  per  le  quali   e'   prevista   la
          realizzazione  entro  il  30  giugno  1990 sono considerate
          prioritarie all'interno delle  singole  tipologie  previste
          dalla presente legge.
             11.  La  quota  non utilizzata dalla singola regione nel
          proprio ambito puo' essere assegnata ad altra  regione  per
          l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che
          abbiano  completato  le  opere  entro la data del 30 giugno
          1991 indicata nel comma 1".
             - La legge n. 158/1991 reca:  "Differimento  di  termini
          previsti   da  disposizioni  legislative";  in  particolare
          l'art. 15, comma 1, dispone la proroga al 31 dicembre  1991
          del  termine relativo al completamento delle opere previste
          dall'art. 1, comma 1, della citata legge n.  424/1989.
             - Si trascrive l'art. 1  del  testo  unico  delle  leggi
          sugli  interventi  nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n.
          218/1978:
             "Art. 1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  -  Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario di Cittaducale, ai comuni compresi  nella  zona
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della provincia di Roma compresi nella zona della  bonifica
          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli interventi comunque previsti da leggi in favore  del
          Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle che hanno specifico
          riferimento ad una zona particolare, si intendono, in  ogni
          caso,  estesi  a  tutti  i  territori indicati nel presente
          articolo".