Art. 3.
  1.  Le  somme  apprese,  riscosse  o  ricevute  a  qualsiasi titolo
dall'amministratore nella procedura che non vengono utilizzate per la
conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati devono  essere
depositate  senza ritardo, e comunque non oltre cinque giorni, presso
un ufficio postale o un istituto  di  credito  indicato  dal  giudice
delegato, con le modalita' da questo stabilite.
  2.  Il deposito deve essere intestato alla procedura, distintamente
per  ogni  persona  ad  essa  sottoposta,  e   vincolato   all'ordine
dell'ufficio;  i  prelievi  delle  somme  depositate  possono  essere
effettuati solo in base a ordini di pagamento del giudice delegato.
  3.  In  caso  di  mancata  esecuzione  del  deposito  nel   termine
prescritto il tribunale puo' disporre la revoca dell'amministratore a
norma  del comma 3 dell'art. 2-septies della legge 31 maggio 1965, n.
575. Resta  fermo  l'obbligo  dell'amministratore  di  provvedere  al
deposito,   di   corrispondere   gli  interessi  legali  sulla  somma
depositata dal giorno di scadenza del termine di cui  al  comma  1  a
quello  di  effettivo  deposito,  nonche'  di  risarcire  l'eventuale
maggior danno.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per  il  testo  dell'art.  2-septies  della  legge  n.
          575/1965 si veda nelle note alle premesse.