Art. 3. 1. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore nella procedura che non vengono utilizzate per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati devono essere depositate senza ritardo, e comunque non oltre cinque giorni, presso un ufficio postale o un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalita' da questo stabilite. 2. Il deposito deve essere intestato alla procedura, distintamente per ogni persona ad essa sottoposta, e vincolato all'ordine dell'ufficio; i prelievi delle somme depositate possono essere effettuati solo in base a ordini di pagamento del giudice delegato. 3. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto il tribunale puo' disporre la revoca dell'amministratore a norma del comma 3 dell'art. 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575. Resta fermo l'obbligo dell'amministratore di provvedere al deposito, di corrispondere gli interessi legali sulla somma depositata dal giorno di scadenza del termine di cui al comma 1 a quello di effettivo deposito, nonche' di risarcire l'eventuale maggior danno.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 2-septies della legge n. 575/1965 si veda nelle note alle premesse.