Art. 2. 
   1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge e' sostituito dal seguente: 
   "4. E' vietato l'uso  di  coloranti  diversi  da  quelli  indicati
nell'allegato IV.". 
   2. L'allegato III, parte seconda, della legge diviene allegato IV,
parte prima; l'allegato IV, parte prima, diviene allegato III,  parte
seconda.