Art. 3. 
   L'art. 8 della legge e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 8.  -  1.  Sugli  imballaggi,  recipienti  o  etichette  dei
prodotti cosmetici, oltre alle eventuali denominazioni  di  fantasia,
devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente
leggibile e visibile: 
    a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del  fabbricante
o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico
stabilito  all'interno  della  Comunita'  economica   europea;   tali
indicazioni  possono  essere  abbreviate  purche'  sia  possibile  la
identificazione dell'impresa; 
    b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso
in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o  vol-
ume netto superiore  o  uguale,  rispettivamente,  a  5  grammi  o  5
millilitri.  L'indicazione  non  e'  obbligatoria  per   i   campioni
gratuiti, per le monodosi, nonche' per gli imballaggi preconfezionati
solitamente commercializzati  per  insieme  di  pezzi,  per  i  quali
l'indicazione del peso e del volume  non  ha  rilevanza  pratica;  in
quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato  il  numero
dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente  determinato
dall'esterno o non si tratti di prodotto solitamente commercializzato
soltanto ad unita'. In aggiunta alle indicazioni in misure legali del
sistema metrico, in contenuto nominale puo' essere espresso anche  in
unita' di misure diverse, purche' con  caratteri  di  dimensioni  non
superiori a quelle delle misure legali; 
    c) la data  di  durata  minima  di  un  prodotto  cosmetico,  che
corrisponde a quella fino alla quale  tale  prodotto,  opportunamente
conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale  e  rimane
in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 
7. Essa e' indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro .... 
 ...",  seguita  dalla  data  stessa  o  dall'indicazione  del  punto
dell'etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale  scritta  e'
completata  dall'indicazione  delle  condizioni  la  cui   osservanza
consente  di  garantire  la   durata   indicata.   La   data   consta
dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno.  Per  i
prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi,
l'indicazione della data di durata non e' obbligatoria; 
    d)  le  precauzioni  particolari  ritenute   opportune   per   la
utilizzazione del prodotto e, comunque, le diciture specificate nella
colonna   "Modalita'   di   impiego   e   avvertenze   da    indicare
obbligatoriamente  sull'etichetta",  previste  negli  allegati   alla
presente  legge,  nonche'  le   eventuali   indicazioni   concernenti
precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di  uso
professionale, in specie per quelli  destinati  ai  parrucchieri.  In
caso di impossibilita' pratica, queste indicazioni  debbono  figurare
su un foglio di istruzioni allegato,  la  cui  presenza  deve  essere
richiamata sul recipiente e sull'imballaggio; 
    e) il numero del lotto di  fabbricazione  o  il  riferimento  che
consenta la identificazione della fabbricazione; tuttavia in caso  di
impossibilita' pratica dovuta alle ridotte  dimensioni  del  prodotto
cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto  sull'imballaggio  di
detti prodotti; 
    f) il Paese d'origine per i  prodotti  fabbricati  in  Paesi  non
membri della Comunita' economica europea. 
   2.  Per  i  cosmetici  confezionati  dal  venditore  su  richiesta
dell'acquirente  o  preconfezionati  in  vista  della  loro   vendita
immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10,
le diciture  di  cui  al  comma  1  devono  essere  riportate  almeno
sull'imballaggio, a cura del venditore. 
   3. I cosmetici posti in vendita allo  stato  sfuso  devono  essere
venduti unitamente a un foglio riportante le indicazioni  di  cui  al
comma 1. 
   4.  Sugli  imballaggi,  recipienti  od  etichette   dei   prodotti
cosmetici e' consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento
ad acque minerali,  a  sorgenti  o  fanghi  termali,  soltanto  se  i
prodotti stessi contengono sali minerali o fango  maturato  in  acqua
termale o fitoestratti  da  vegetazione  termale,  provenienti  dagli
stabilimenti termali di  cui  all'art.  14,  lettera  a),  del  regio
decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali  esteri
riconosciuti dalle competenti autorita' nazionali. 
   5. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni  di  cui
gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136. 
   6. I prodotti cosmetici non sono altresi' assoggettati alle  norme
di cui alla legge 29  maggio  1974,  n.  256,  e  relative  norme  di
attuazione,  concernenti   la   classificazione   e   la   disciplina
dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati
pericolosi. 
   7. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), e  d)  del  comma  1
devono essere redatte in lingua italiana. 
   8. Chiunque contravviene alle disposizioni del  presente  articolo
soggiace alla sanzione amministrativa da  lire  trecentomila  a  lire
tremilioni. 
   9.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  provvede,  con
decreto, ad adeguare le disposizioni sull'etichettatura dei  prodotti
cosmetici ad eventuali ulteriori direttive della Comunita'  economica
europea.". 
   2. I cosmetici con etichettatura conforme a  quanto  previsto  dal
testo originario dell'art.  8  della  legge,  ma  non  conforme  alle
disposizioni dei commi da 1 a 7 del nuovo testo dell'art. 8  previsto
dal comma 1 del presente articolo, non  possono  essere  immessi  sul
mercato da produttori e importatori a partire dal 1o gennaio  1992  e
non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il  31
dicembre 1993.