Art. 4. 
   1. I commi 7 e 8 dell'art. 10  della  legge  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
   "7. Ogni modificazione dei dati di cui al  comma  6  deve  formare
oggetto di nuova, preventiva comunicazione. 
   8. Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) dello
stesso comma 6, deve  essere  fatta  dagli  importatori  di  prodotti
esteri in confezioni pronte alla vendita.". 
   2. Dopo il comma  8  dell'art.  10  della  legge  e'  aggiunto  il
seguente: 
   "8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire, con decreto, che
i dati relativi alle sostanze previsti  nei  commi  6,  7  e  8,  ivi
compresi quelli gia' comunicati, siano forniti al  Ministero  e  alle
regioni, eventualmente tramite le associazioni di categoria, mediante
idoneo supporto  magnetico,  secondo  le  modalita'  precisate  nello
stesso decreto.". 
   3. Dopo il comma 12  dell'art.  10  della  legge  e'  aggiunto  il
seguente: 
   "12-bis. In caso di cessazione dell'attivita', i produttori e  gli
importatori devono darne comunicazione al Ministero della  sanita'  e
alla regione, entro sessanta giorni.". 
   4. Il  comma  15  dell'art.  10  della  legge  e'  sostituito  dal
seguente: 
   "15. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  contravviene
alle disposizioni dei commi 1,  5,  6,  7,  8,  e  12-bis,  a  quelle
impartite dall'autorita' sanitaria competente ai sensi del comma 11 e
a quelle emanate con i decreti di cui ai commi 4 e 8-bis e'  soggetto
alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire seimilioni.".