Art. 2. 1. Le istruzioni prevedono un coefficiente di solvibilita' costituito dal rapporto che presenta da un lato il patrimonio di vigilanza, determinato in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 89/299/CEE, e dall'altro le attivita' e le operazioni fuori bilancio, le une e le altre assunte in base a ponderazioni stabilite, tenendo conto delle prescrizioni comunitarie, in funzione dei rischi di perdita per inadempimento dei debitori. 2. Per la valutazione delle attivita' e delle operazioni fuori bilancio si tiene conto delle norme in materia di bilanci. La Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di omogeneita' dei dati di riferimento, puo' emanare istruzioni dirette a rettificare, ai soli fini di vigilanza, i valori cosi' determinati, prevedendo, in base a criteri generali validi ai suddetti fini, specifiche metodologie di computo che, dopo l'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 86/635/CEE, sono scelte nel quadro dei criteri di valutazione da questa stabiliti.