Art. 2. 
   1.  Le  istruzioni  prevedono  un  coefficiente  di   solvibilita'
costituito dal rapporto che presenta da  un  lato  il  patrimonio  di
vigilanza, determinato in conformita' alle disposizioni di attuazione
della direttiva 89/299/CEE, e dall'altro le attivita' e le operazioni
fuori bilancio, le une e le altre  assunte  in  base  a  ponderazioni
stabilite, tenendo conto delle prescrizioni comunitarie, in  funzione
dei rischi di perdita per inadempimento dei debitori. 
   2. Per la valutazione delle attivita'  e  delle  operazioni  fuori
bilancio si tiene conto delle norme in materia di bilanci.  La  Banca
d'Italia, al fine di migliorare il grado di omogeneita' dei  dati  di
riferimento, puo' emanare istruzioni dirette a rettificare,  ai  soli
fini di vigilanza, i valori cosi' determinati, prevedendo, in base  a
criteri generali validi ai suddetti fini, specifiche  metodologie  di
computo che, dopo l'entrata in  vigore  delle  norme  di  recepimento
della direttiva 86/635/CEE, sono scelte nel  quadro  dei  criteri  di
valutazione da questa stabiliti.