Art. 3. 
   1. Il coefficiente di solvibilita' previsto dall'art. 2 si applica
su base consolidata, secondo le istruzioni della Banca d'Italia,  con
riferimento  alle  aggregazioni  di  soggetti  individuate  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114. 
   2. Agli enti creditizi compresi nelle aggregazioni di cui al comma
1 la Banca d'Italia puo' richiedere il rispetto del  coefficiente  di
solvibilita'  anche  su  base  sottoconsolidata  o  individuale.   In
alternativa sono adottate misure idonee ad assicurare la ripartizione
adeguata del patrimonio di vigilanza fra i soggetti di cui  al  comma
1. 
   3. Nei casi  diversi  da  quelli  indicati  ai  commi  1  e  2  il
coefficiente  di  solvibilita'   si   applica   all'ente   creditizio
singolarmente considerato.