Art. 3. 1. Il coefficiente di solvibilita' previsto dall'art. 2 si applica su base consolidata, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, con riferimento alle aggregazioni di soggetti individuate ai sensi dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114. 2. Agli enti creditizi compresi nelle aggregazioni di cui al comma 1 la Banca d'Italia puo' richiedere il rispetto del coefficiente di solvibilita' anche su base sottoconsolidata o individuale. In alternativa sono adottate misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata del patrimonio di vigilanza fra i soggetti di cui al comma 1. 3. Nei casi diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 il coefficiente di solvibilita' si applica all'ente creditizio singolarmente considerato.