Art. 4. 
   1. In applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio, la Banca d'Italia, puo' stabilire che
i requisiti patrimoniali di cui all'art. 1  vengano  determinati,  su
base individuale  o  consolidata,  oltre  che  con  riferimento  alle
attivita' ponderate secondo  quanto  previsto  all'art.  2,  mediante
ulteriori misure dirette anche a tenere  conto  di  tipi  di  rischio
diversi da quello creditizio.