Art. 4. 1. In applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la Banca d'Italia, puo' stabilire che i requisiti patrimoniali di cui all'art. 1 vengano determinati, su base individuale o consolidata, oltre che con riferimento alle attivita' ponderate secondo quanto previsto all'art. 2, mediante ulteriori misure dirette anche a tenere conto di tipi di rischio diversi da quello creditizio.