Art. 5. 1. Le succursali operanti in Italia di enti creditizi costituiti in altri Paesi della Comunita' europea non sono tenute ad osservare requisiti patrimoniali minimi distinti da quelli applicati all'ente di appartenenza dalle autorita' di vigilanza del Paese d'origine. 2. Alle succursali di enti creditizi costituiti in Paesi non comunitari la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e tenendo conto dell'esistenza di misure equivalenti nei Paesi d'origine, puo' prescrivere requisiti patrimoniali, comunque non piu' favorevoli di quelli minimi previsti per gli enti comunitari. 3. La Banca d'Italia puo' concordare con autorita' di vigilanza di altri Paesi forme di collaborazione, nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita', in ordine all'applicazione di coefficienti ad enti creditizi operanti in piu' Paesi anche con filiazioni.