Art. 5. 
   1. Le succursali operanti in Italia di enti  creditizi  costituiti
in altri Paesi della Comunita' europea non sono tenute  ad  osservare
requisiti patrimoniali minimi distinti da quelli  applicati  all'ente
di appartenenza dalle autorita' di vigilanza del Paese d'origine. 
   2. Alle succursali di  enti  creditizi  costituiti  in  Paesi  non
comunitari la Banca d'Italia, in applicazione  di  deliberazioni  del
Comitato interministeriale per il credito e il  risparmio  e  tenendo
conto dell'esistenza di misure equivalenti nei Paesi d'origine,  puo'
prescrivere requisiti patrimoniali, comunque non piu'  favorevoli  di
quelli minimi previsti per gli enti comunitari. 
   3. La Banca d'Italia puo' concordare con autorita' di vigilanza di
altri Paesi forme di  collaborazione,  nonche'  la  ripartizione  dei
compiti specifici di ciascuna autorita', in  ordine  all'applicazione
di coefficienti ad enti creditizi operanti in piu'  Paesi  anche  con
filiazioni.