Art. 6. 1. La Banca d'Italia puo' introdurre deroghe alle regole di calcolo del coefficiente di solvibilita', nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti della direttiva 89/647/CEE. 2. Del ricorso a tali deroghe viene data comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee, secondo le modalita' indicate nell'art. 8.