Art. 6. 
   1. La Banca  d'Italia  puo'  introdurre  deroghe  alle  regole  di
calcolo  del  coefficiente  di  solvibilita',  nel   rispetto   delle
condizioni e dei limiti stabiliti della direttiva 89/647/CEE. 
   2. Del ricorso  a  tali  deroghe  viene  data  comunicazione  alla
Commissione delle Comunita' europee, secondo  le  modalita'  indicate
nell'art. 8.