Art. 9. 
   1. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione  delle  disposizioni
generali e particolari emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del
presente decreto e' applicabile nei confronti  degli  amministratori,
sindaci  e  direttori  generali  dell'ente  interessato  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da cinque milioni a  cinquanta  milioni  di
lire. 
   2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 89 e  90  del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni
ed integrazioni. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli 
                                  affari esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI