Art. 9. 1. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del presente decreto e' applicabile nei confronti degli amministratori, sindaci e direttori generali dell'ente interessato la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a cinquanta milioni di lire. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI