Art. 2. 
   1. Tra le componenti del patrimonio di  vigilanza  possono  essere
ricomprese, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia e comunque  per
l'ammontare massimo delle somme  effettivamente  versate,  passivita'
irredimibili ovvero rimborsabili solo con il  previo  consenso  della
Banca d'Italia, quando il  relativo  contratto  preveda  le  seguenti
condizioni: 
     a)  in  caso  di  perdite  di  bilancio  che   determinino   una
diminuizione del capitale versato e delle riserve  al  di  sotto  del
livello  minimo   di   patrimonio   previsto   per   l'autorizzazione
all'esercizio  del  credito,  le  somme  rivenienti  dalle   suddette
passivita' e dagli interessi maturati possono essere  utilizzate  per
far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente  di
continuare l'attivita'; 
    b) in caso di andamenti  negativi  della  gestione,  puo'  essere
sospeso il diritto alla  rimunerazione  nella  misura  necessaria  ad
evitare o a limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; 
    c) in caso di liquidazione  dell'ente  emittente,  il  debito  e'
rimborsato solo dopo che siano  stati  soddisfatt"  tutti  gli  altri
creditori non ugualmente subordinati. 
   2.  Possono  essere  altresi'  ricomprese,  entro  i  limiti  piu'
restrittivi di quelli fissati ai sensi del  comma  1,  le  passivita'
subordinate  che  presentino  le  caratteristiche  di  cui  al  comma
medesimo con l'eccezione delle condizioni di cui ai punti  a)  e  b),
purche' il contratto che ne regola la disciplina preveda  un  termine
di scadenza  del  prestito,  ovvero  un  termine  di  preavviso,  non
inferiore a cinque anni. L'eventuale facolta' di rimborso  anticipato
puo' essere attribuita soltanto all'emittente ed e' soggetta a  nulla
osta della Banca d'Italia. 
   3. Anche in presenza delle condizioni di cui ai commi 1  e  2,  la
Banca d'Italia  puo'  escludere  o  limitare  la  computabilita'  nel
patrimonio di vigilanza delle passivita' previste dai suddetti  commi
sulla  base  di  valutazioni,  anche  caso  per  caso,  fondate   sul
regolamento contrattuale o sulla inadeguata  potenzialita'  dell'ente
emittente. 
   4. Previo benestare della Banca d'Italia, le passivita' di cui  ai
commi 1 e 2  possono  essere  emesse  dagli  enti  creditizi  di  cui
all'art. 1, comma  1,  indipendentemente  dal  tipo  e  dalla  natura
giuridica degli enti stessi, anche sotto forma di obbligazioni  e  di
altri  titoli  similari.  Sui  titoli  deve  essere   richiamato   il
provvedimento della  Banca  d'Italia  nonche',  quando  presente  nel
contratto, la clausola  indicata  al  punto  a)  del  comma  1.  Alle
emissioni obbligazionarie effettuate ai sensi del presente  comma  si
applicano  le  disposizioni  dell'art.  18,  comma  4,  del   decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 
   5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma
4 si applica il trattamento fiscale previsto per  le  obbligazioni  e
gli altri titoli similari.