Art. 2. 1. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia e comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, passivita' irredimibili ovvero rimborsabili solo con il previo consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda le seguenti condizioni: a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuizione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio previsto per l'autorizzazione all'esercizio del credito, le somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attivita'; b) in caso di andamenti negativi della gestione, puo' essere sospeso il diritto alla rimunerazione nella misura necessaria ad evitare o a limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito e' rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatt" tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. 2. Possono essere altresi' ricomprese, entro i limiti piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi del comma 1, le passivita' subordinate che presentino le caratteristiche di cui al comma medesimo con l'eccezione delle condizioni di cui ai punti a) e b), purche' il contratto che ne regola la disciplina preveda un termine di scadenza del prestito, ovvero un termine di preavviso, non inferiore a cinque anni. L'eventuale facolta' di rimborso anticipato puo' essere attribuita soltanto all'emittente ed e' soggetta a nulla osta della Banca d'Italia. 3. Anche in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia puo' escludere o limitare la computabilita' nel patrimonio di vigilanza delle passivita' previste dai suddetti commi sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialita' dell'ente emittente. 4. Previo benestare della Banca d'Italia, le passivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere emesse dagli enti creditizi di cui all'art. 1, comma 1, indipendentemente dal tipo e dalla natura giuridica degli enti stessi, anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Sui titoli deve essere richiamato il provvedimento della Banca d'Italia nonche', quando presente nel contratto, la clausola indicata al punto a) del comma 1. Alle emissioni obbligazionarie effettuate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli similari.