Art. 4. 
   1. Almeno semestralmente gli enti creditizi effettuano il  calcolo
del patrimonio di vigilanza. Gli utili  maturati  possono  concorrere
alla  formazione  del  patrimonio  anche  se  non   sia   intervenuta
l'approvazione dell'assemblea dei soci o  di  altro  organo  all'uopo
deputato, purche' il relativo ammontare sia  verificato  da  revisori
esterni o, in mancanza di essi, dall'organo  di  controllo  dell'ente
creditizio. Le segnalazioni riguardanti il  patrimonio  di  vigilanza
sono approvate dagli amministratori e trasmesse alla  Banca  d'Italia
entro  il  termine  di  quattro  mesi  dalla  data  di   riferimento,
abbreviabile a non meno di un mese. La Banca d'Italia puo' richiedere
ulteriori  segnalazioni  a  scadenze  intermedie  e  con   formalita'
semplificate.