Art. 4. 1. Almeno semestralmente gli enti creditizi effettuano il calcolo del patrimonio di vigilanza. Gli utili maturati possono concorrere alla formazione del patrimonio anche se non sia intervenuta l'approvazione dell'assemblea dei soci o di altro organo all'uopo deputato, purche' il relativo ammontare sia verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo dell'ente creditizio. Le segnalazioni riguardanti il patrimonio di vigilanza sono approvate dagli amministratori e trasmesse alla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla data di riferimento, abbreviabile a non meno di un mese. La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori segnalazioni a scadenze intermedie e con formalita' semplificate.