Art. 6. 
   1. In applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio, la Banca d'Italia puo' estendere, con
gli opportuni eventuali adattamenti, le disposizioni  riguardanti  il
patrimonio di vigilanza emanate ai sensi del  presente  decreto  agli
strumenti di vigilanza non armonizzati dalla normativa comunitaria.