Art. 7. 
   1. Le istruzioni applicative del  presente  decreto  sono  emanate
dalla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla  data  di
entrata in vigore del decreto stesso. 
   2. Entro il medesimo termine tali istruzioni  vengono  comunicate,
unitamente ad una relazione illustrativa, al Ministero del tesoro, ai
fini della prescritta informativa da rendere alla  Commissione  delle
Comunita' europee. 
   3. Le istruzioni  di  vigilanza  emanate  ai  sensi  del  presente
decreto sono pubblicate nel bollettino di vigilanza di  cui  all'art.
105 del regio decreto-legge 12  marzo  1936,  n.  375,  e  successive
modifiche ed integrazioni.